In questa seconda serie di articoli dedicati alle metodologie di studio vedremo la tecnica piu articolata e produttiva di tutte… “lo schematizzare”.

L’intento di questa serie di guide è quello di comprendere una volta e per sempre cosa dobbiamo schematizzare, capire quando farlo e soprattutto come farlo in modo efficace.
Il tutto cercando di evitare quelle inutili e macchinose operazioni che ci fanno solo credere di aver studiato, quando in realtà non abbiamo fatto altro che ricopiare in modo acritico le parole del libro o del professore di turno.

1. Breve premessa metodologica

Iniziamo col chiarire subito che (proprio come per il sottolineare) non esiste un metodo unico per schematizzare e che non potrebbe essere altrimenti, ma questo non vuol dire di certo che tutti i metodi sono uguali, anzi tutt’altro. Il rischio di schematizzare in modo controproducente è notevole e visto che è l’operazione che richiede più attenzione, il rischio di commettere qualche errore è altissimo.

La regola d’oro è sempre valida: la tecnica cambia con il cambiare dei nostri obiettivi come lettori.
Tuttavia, esistono dei criteri fondamentali che dobbiamo rispettare per realizzare uno schema efficace:

  • 1) La sintesi
    L’operazione di selezione delle informazioni fatta nella fase precedente (sottolineatura) va posta a fondamento dello schema (concetti e parole chiave).

  • 2) L’organizzazione logica
    Lo schema deve avere una struttura gerarchica ed una divisione in categorie (frecce, ramificazioni, percorsi).

  • 3) L’organizzazione spaziale
    Le informazioni collocate sul foglio devono avere un ordine visivo (grandezza, carattere e colore del testo).
  • 4) La rappresentazione figurativa
    Le informazioni vanno codificate, in modo da trasformare concetti astratti in immagini e simboli concreti (disegni e icone).

  • 5) La coerenza strutturale
    Informazioni diverse possono richiedere schemi diversi, tuttavia padroneggiare ed utilizzare più frequentemente la stessa struttura rende più semplice la realizzazione e la consultazione dello schema stesso.

Una volta compresi e assimilati questi criteri, potremo creare schemi perfetti.

Prima però, dobbiamo necessariamente avere le idee ben chiare su che cosa intendi attualmente tu per “schematizzare”, perché, come per tutto il resto, non tutti gli studenti la pensano allo stesso modo.
Quindi, sapresti rispondere rapidamente a queste domande?

  • solitamente, quando studi, utilizzi un quaderno a parte per i tuoi appunti?
  • questi appunti / riassunti / schemi li fai subito dopo la prima lettura o successivamente?
  • tendi maggiormente a fare riassunti, mappe o cos’altro?
  • se l’argomento non ti è chiaro provi comunque a schematizzare quello che ritieni di aver compreso?

Ora che hai le idee chiare sul tuo personalissimo concetto di “schematizzare”, possiamo procedere in questa nostra guida introduttiva ed il modo migliore per farlo è, come sempre, mettendoci subito alla prova.

2. L’esperimento del “muro di testo pt.3”

Proprio come nell’articolo introduttivo sul metodo di studio e in quello dedicato a come sottolineare ora faremo un altro piccolo TEST, (più difficile da realizzare tramite web, soprattutto se leggi da smartphone, ma ugualmente efficace se fatto con la consapevolezza che potrebbe cambiare il tuo approccio allo studio e i tuoi risultati accademici per sempre).
Sei pronto?

Leggi attentamente il testo estratto da alcuni articoli del Codice civile e prova a schematizzare le informazioni come faresti di solito.

Alla fine della lettura prenditi qualche minuto per rispondere ad alcune domande (sii sincero e non saltare nulla).

Concluso il test di autovalutazione saremo pronti per iniziare a comprendere come migliorare la tua tecnica di schematizzazione.

2.1) Artt. 1218 ss. c.c. – l’inadempimento delle obbligazioni.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:

  1. quando il debito deriva da fatto illecito;
  2. quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
  3. quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Sentiti libero di rispondere sinceramente a queste semplici domande:

  • sapresti schematizzare il contenuto del testo appena letto?
  • come lo faresti? quali passaggi seguiresti?
  • sapresti rielaborare i concetti principali?

Bene, fallo!

Fallo realmente, prendi carta e penna… e datti da fare!

Nei prossimi articoli potrai confrontare il tuo schema con alcuni esempi nostri.

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