In questo articolo faremo una panoramica normativa e giurisprudenziale dell’atto di citazione. L’intento è quello di esporre tutti i concetti essenziali e di schematizzarli in modo chiaro e semplice.
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1. La nozione

La citazione è l’atto che normalmente introduce il processo ordinario di cognizione.

Ha una doppia funzione:

  • Realizzare il contraddittorio con il convenuto (vocatio in ius);

  • Individuare la situazione sostanziale cui si chiede tutela (editio actionis);

I destinatari sono due:

  • Il Convenuto, tramite la notificazione, contro il quale viene proposta l’azione giudiziaria;

  • Il Giudice, tramite l’iscrizione a ruolo, al quale si chiede la tutela.

2. Il contenuto

L’atto di citazione, ex art. 163 c.p.c., deve contenere:

  • 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

  • 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un’associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  • 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • 3 bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
  • 4) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394];

  • 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];

  • 6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c. 83, 125];
  • 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione;
    l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis;
    con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167;
    che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge;
    può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. I termini

L’udienza dinanzi alla quale controparte è tenuta a comparire deve essere fissata ex art. 163-bis c.p.c., quindi:

  • tra il giorno della notificazione [c.p.c. 148] della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi [c.p.c. 155] non minori di 120 (centoventi) giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia;

  • … di 150 (centocinquanta) giorni se il luogo della notificazione si trova all’estero;
  • Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore [disp. att. c.p.c. 70, 70-bis]. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere [c.p.c. 136] all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente.
    In questo caso i termini di cui all’articolo 171 ter decorrono dall’udienza così fissata.

Tale termine dilatorio è fissato per consentire al convenuto di predisporre le proprie difese.
Si rammenta infine di considerare sempre la sospensione feriale che si protrae dal 1° al 31° agosto di ciascun anno (L. 7.10.1969, n. 742).

4. Le cause di nullità

L’atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., è nullo [c.p.c. 156] se:

  • 1) vi è omessa o incertezza assoluta sulla indicazione del giudice dinanzi al quale la domanda è proposta;

  • 2) vi è omessa o incertezza assoluta sulla indicazione delle parti;
  • 3) è stata omessa l’indicazione della data dell’udienza di comparizione;

  • 4) è stato assegnato al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge;
  • 5) è stato omesso l’avvertimento al convenuto delle decadenze determinate dalla costituzione oltre i termini fissati;
  • 6) è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum);
  • 7) manca l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (causa petendi).

4.1 Le ipotesi di sanatoria

In relazione al tipo di vizio muta il regime di sanatoria della nullità.

– Nullità relativa ai vizi della vocatio in ius (ipotesi n. 1-5)

  • se il convenuto non si costituisce: il giudice, rileva la nullità e ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio;

  • se il convenuto si costituisce: i vizi sono sanati, salvo che eccepisca l’inosservanza dei termini a comparire ovvero il mancato avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c., così che il giudice fisserà una nuova udienza nel rispetto dei termini.

La sanatoria opera in modo retroattivo (ex tunc).

– Nullità relativa ai vizi dell’edictio actionis (ipotesi n. 6-7)

  • se il convenuto non si costituisce: il giudice, rilevata la nullità della citazione, ordina di rinnovare la citazione integrata dall’elemento carente entro un termine perentorio;
  • se il convenuto si costituisce: il giudice, rilevata la nullità della citazione, ordina di depositare una memoria integrativa dell’edictio actionis;

La sanatoria opera in modo non retroattivo (ex nunc).

4.2 La rinnovazione e l’integrazione

La rinnovazione si effettua tramite la notificazione dell’atto di citazione per la comparizione alla nuova udienza fissata dal giudice.
L’atto deve contenere:

  • l’indicazione del provvedimento con cui il giudice ha disposto la rinnovazione;
  • le modifiche o le integrazioni necessarie a sanare il vizio che ha determinato la nullità;
  • la trascrizione dell’atto originario;
  • le conclusioni.

La tempestiva rinnovazione della citazione determina la sanatoria dei vizi in modo retroattivo.
Qualora non venga eseguita il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ex art. 307 c.p.c.

5. Gli effetti

La notifica dell’atto di citazione produce effetti sia processuali che sostanziali, ecco i principali.

5.1) eff. processuali

  • La perpetuatio iurisdictionis e competentiae , ex art. 5 c.p.c., per cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

  • La litispendenza e la concessione ex art. 39 c.p.c., per cui “la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso”, con la conseguenza carenza di potere del giudice successivamente adito.
  • il diritto sostanziale diviene “controverso” ai fini della successione a titolo particolare del diritto ex 111 c.p.c.

  • La determinazione delle parti del processo per cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

5.2) eff. sostanziali

  • l’interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.

  • l’impedimento della decadenza ex art. 2966 c.c.
  • La costituzione in mora del convenuto debitore ex artt. 1219 e 1221 c.c.
  • opponibilità dell’eventuale sentenza favorevole ai terzi, in caso di trascrizione dell’atto di citazione ex artt. 2652 e 2653 c.c.
  • diritto alla restituzione dei frutti percepiti e percepiendi, in caso di sentenza favorevole ex artt. 329, 535, 561, 807 e 1148 c.c.
  • diritto agli interessi sugli interessi scaduti, se la sentenza è favorevole ex art. 1283 c.c.; diritto agli interessi, se le parti non ne hanno determinato la misura, in quella dovuta per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, se la sentenza è favorevole ex art. 1284 c.c.

Quesiti giurisprudenziali

Di seguito una breve selezione di massime risolutive, suddivise per argomenti.

I. L’indicazione dell’organo giudiziario

Qualora dall’atto di citazione emerga la equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda (nella specie per essere stato l’atto di citazione indirizzato ad un ufficio giudiziario, mentre conteneva l’invito al convenuto a comparire davanti ad un giudice diverso), determinandosi assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., nullità della citazione stessa, nonché nullità della sentenza che una delle parti, in contumacia dell’altra, abbia ottenuto davanti ad uno di quei giudici e tale nullità può essere fatta valere dalla parte rimasta contumace in primo grado attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall’art. 161 cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez.3, Sentenza n. 4726/1989 (Rv. 464134)

La pendenza della lite è determinata dalla notifica dell’atto di citazione davanti ad un determinato giudice, senza che l’erronea costituzione dell’attore davanti a giudice diverso, sia tale da radicare la causa davanti a quest’ultimo, per cui, indipendentemente dai provvedimenti di competenza del giudice della costituzione, cui spetterebbe dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo, ben può l’attore riassumere la causa davanti al giudice primieramente adito, nel termine previsto per l’ipotesi di mancata costituzione delle parti (Cass. civ., Sez. I, n. 10073/2003 – Rv. 564544).

II. L’indicazione delle parti

Sebbene sia onere dell’attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale le conseguenze dell’erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest’ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l’errore dell’attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell’errore altrui per trarne ingiusto profitto (Cass. civ., Sez. III, 4445/2014 – Rv. 630340).

L’errore sulle generalità del destinatario dell’atto, desumibile dalla relata di notificazione della citazione importa la possibilità della prospettazione, in astratto, di una fattispecie di nullità della notificazione, ravvisabile, peraltro, solo nel caso in cui l’incertezza sul destinatario degli atti non sia assoluta, in quanto questi è chiaramente individuabile dal contesto degli atti, poiché la riconoscibilità dell’errore esclude la configurabilità della nullità (Cass. civ., Sez. I, n. 9928/2005 – Rv. 581315).

III. L’oggetto della domanda

L’interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell’oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il “petitum” sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il “petitum” sia individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l’uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall’attore in qualunque parte dell’atto introduttivo (Cass. civ., Sez. 3, n. 18783/2009 – Rv. 609210).

Un’istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi tacitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con il “petitum” e la “causa petendi” di questa e non ne estenda l’ambito soggettivo di riferimento. (Cass. civ., Sez. 2, n. 8200/1998 – Rv. 518187).

IV. L’indicazione dei mezzi di prova

In tema di domanda giudiziale, l’identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegarorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., Sez. 6, n. 3363/2019 – Rv. 653003).

L’irrituale produzione di un documento non è rilevabile d’uffici,o ma deve essere eccepita dalla parte interessata nell’udienza immediatamente successiva, con la conseguenza che, in caso di mancata tempestiva opposizione, il compimento dell’attività irregolare non può essere dedotto per la prima volta in cassazione. (Fattispecie anteriore alla rifroma processuale di cui alla legge 27 novembre 1990, n. 353) (Cass. civ., Sez. 3, n. 11548/2013 – Rv. 626554).

V. L’indicazione del procuratore

Il mancato rilascio di procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall’art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L’atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata “come sentenza contenuto”, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell”actio” o dell'”exceptio nullitatis”, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza (Cass. civ., Sez. U, n. 20934/2011 – Rv. 619010)

VI. L’indicazione della data d’udienza

In tema di vizi dell’atto di citazione, affinché ricorra la causa di nullità prevista dall’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., deve aversi totale mancanza della data dell’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, a cui è equiparabile l’assoluta incertezza sulla medesima. È compito del giudice del merito esaminare se, nonostante l’erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all’individuazione della udienza di comparizione (Cass. civ., Sez. 1, n. 15498/2004 – Rv. 575353).

L’errata indicazione della data dell’udienza di comparizione (perchè, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un’ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l’errore sia riconoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell’esatta data dell’udienza predetta.(Cass. civ., Sez. 3, n. 11780/2006 – Rv. 589569).

VII. L’invito a costituirsi e l’avvertimento

In tema di nullità della citazione, la mancata, completa indicazione, da parte dell’attore, del giorno dell’udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art.168 bis con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all’art.167, implica la nullità della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente, all’esito della nuova formulazione del ricordato art.163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all’art.166, necessario essendo, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l’esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l’onere corrispondente, l’avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell’invito. (Cass. civ., Sez. 1, n. 13652/2004 – Rv. 574802).

VIII. La sottoscrizione dell’atto

La mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. A tal fine, l’attestazione del cancelliere di conformità all’originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione “richiesto come in atti”, può essere idonea ad attestare la provenienza dell’atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica. L’accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l’annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all’esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali (Cass. civ., Sez. 3, n. 20817/2006 – Rv. 593609).

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, a norma dell’art. 125, primo comma, cod. proc. civ., non determina la nullità dell’atto, sottoscritto solo dalla parte non abilitata a stare in giudizio personalmente, quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso, come il conferimento della procura alle liti, perchè in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l’autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell’atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto (Cass. civ., Sez. 5, n. 22025/2004 – Rv. 579647).

IX. Gli effetti sostanziali

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (Cass. civ., Sez. U, n. 24822/2015 – Rv. 637603).

La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice, sicché l’esercizio dell’azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l’inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall’art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell’effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. civ., Sez. 6, n. 26309/2017 – Rv. 646179).

L’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale, purché idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, non solo in merito, ma anche su questioni pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza, difetto di presupposti processuali), ovvero preliminari di merito (prescrizione), in quanto anch’essa suscettibile di passare in giudicato in senso formale (Cass. civ., Sez. 3, n. 14243/1999 – Rv. 532333).

X. I termini di comparizione

I termini per comparire in giudizio stabiliti dall’art. 163-bis c.p.c. sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, avuto riguardo alla “ratio” di tale norma, che prevede un termine maggiore (di centoventi giorni, secondo il testo della disposizione “ratione temporis” applicabile) solo se il luogo della notificazione si trova non in Italia ma all’estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall’estero, una congrua difesa in Italia. Ne consegue che il termine più ampio non opera là dove, come nella specie, la notifica dell’atto di citazione sia avvenuta a mani del convenuto in Italia, a nulla rilevando che questi, cittadino italiano, avesse formalmente all’estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica (Cass. civ., Sez. U, n. 26147/2017 – Rv. 645814).

In materia di procedimento civile, l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello minimo di legge integra un’ipotesi di nullità della citazione ex art. 164 cod. proc. civ. che, ove dedotta dalla parte convenuta costituitasi al solo e precipuo scopo di eccepire la violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., richiede la fissazione da parte del giudice di una nuova udienza nel rispetto del suddetto termine minimo. Ne consegue che, trattandosi di citazione per la convalida di sfratto per morosità, in relazione alla quale tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza intercorrano – in violazione dell’art. 660, quarto comma, cod. proc. civ.- termini liberi minori di venti giorni, all’ordinanza di convalida ciononostante emessa va attribuito valore sostanziale di sentenza appellabile, e, nel giudizio d’appello, il giudice è tenuto a verificare il rispetto dei termini di comparizione suindicati, assumendo i provvedimenti conseguenti (Cass. civ., Sez. 3, n. 17151/2002 – Rv. 558932).

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