In questo articolo troverai un breve Vademecum per una redazione sicura, sistematica e completa dell’atto di citazione.

Se stai scrivendo i tuoi primi atti e vuoi capire seriamente come scrivere un atto di citazione (invece di compilare il solito formulario di studio) sei nel posto giusto.
Oggi affronteremo, uno dopo l’altro, ogni singolo elemento costitutivo della citazione, tramite schemi ed esempi pratici. Se invece ormai sei un giurista esperto, facci sapere cosa ne pensi di questa guida, il tuo contributo potrebbe fare la differenza per noi giovani colleghi.

Ecco di cosa parleremo.

Gli aspetti pratici (reali) della redazione

Procediamo con la stesura dell’atto di citazione sviluppando la struttura che la prassi forense ha delineato negli anni.
Quindi, codice alla mano e iniziamo!

1) L’intestazione

La prima parte dell’atto presenta poche difficoltà, ma cruciali.
Un errore in questa fase e rischiamo di vanificare tutto il resto, quindi massima attenzione.

1.1) L’autorità giudiziaria competente

La corretta individuazione dell’organo giudiziario richiede l’analisi di specifiche norme riguardanti la giurisdizione e la competenza.

Il momento determinante di queste ultime, ex art. 5 c.p.c., si ha con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda che, nel nostro caso, coinciderà con la data di notifica dell’atto di citazione. Gli eventuali successivi mutamenti (della legge o dello stato di fatto) non determinano spostamenti in capo ad altro giudice (perpetuatio jurisdictionis).

Accertata positivamente la giurisdizione ordinaria civile che si occupa della tutela di situazioni di diritto soggettivo, occorre individuare il giudice competente tramite i seguenti criteri.

– Un riparto in senso verticale, ex artt. 7 17 c.p.c., che distingue giudici di diverso tipo (Gdp, Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione):

  • per materia, determinata sulla base della natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio;
  • per valore, determinato sulla base del valore economico della controversia;
    • in caso di cumulo delle domande si utilizzano i seguenti criteri (oltre a regole particolari ex artt. 12-17 c.p.c.):
      • oggettivo art. 10: le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro;
      • soggettivo art. 11: quando è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’unica obbligazione, il valore si determina dall’intera obbligazione.

– Un riparto in senso orizzontale, ex artt. 1830 c.p.c., che distingue giudici dello stesso tipo in base alla loro dislocazione:

  • per territorio, determina sulla base del rapporto tra territorio e giudice.
    • foro generale: è quello del convenuto, distinguendo per:
      • persona fisica, art. 18: residenza, domicilio, dimora;
      • persona giuridica, art. 19: sede legale;
    • fori speciali: solo per determinate controversie, artt. 21 – 27:
      • facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione;
      • esclusivo delle cause relative a diritti reali immobiliari e/o azioni possessorie;
      • esclusivo per le cause ereditarie;
      • esclusivo per le cause tra soci e condomini;
      • esclusivo delle gestioni tutelari e patrimoniali;
      • della Pubblica Amministrazione;
      • dell’esecuzione forzata;
      • dell’espropriazione forzata di crediti.

Una volta individuato l’ufficio giudiziario sarà sufficiente indicare, al centro del foglio, in stampatello e in grassetto:

TRIBUNALE DI …

1.2) La qualificazione dell’atto

Nel processo civile gli atti di parte, ex art. 125 c.p.c. sono:

  • l’atto di citazione, ora in esame, quale atto introduttivo del processo di cognizione;
  • il ricorso, che in alcuni procedimenti sostituisce la citazione, quale atto introduttivo;
  • la comparsa di risposta / conclusionale;
  • il controricorso e il precetto.

In questo caso sarà sufficiente indicare, al centro del foglio, in stampatello e in grassetto:

ATTO DI CITAZIONE

1.3) I dati anagrafici dell’attore

L’azione processuale richiede alcuni requisiti fondamentali:

  • l’Interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., quale interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’intervento del giudice;
  • la legittimazione ad agire, quale titolarità attiva (attore) o passiva (convenuto) di un’azione che si intende far valere in giudizio (legitimatio ad causam);
  • la legittimazione processuale, ex art. 75 c.p.c., quale capacità di stare in giudizio, ossia la capacità di compiere atti processuali con effetti giuridici (legitimatio ad processum);

Accertata la loro sussistenza andrà indicata la parte.

Ai fini dell’esatta individuazione del soggetto occorre indicare i seguenti estremi identificativi:

  • per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale;
  • per le persone giuridiche: denominazione / ragione sociale, sede legale, capitale sociale, iscrizione registro imprese, partita iva/codice fiscale;

Qualora, però, il soggetto determinato non abbia legittimazione processuale, andranno indicate le generalità e le qualità della persona fisica legittimata, nello specifico:

  • le società, stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto (… in persona del legale rappresentate pro tempore, sig. …);
  • le associazioni non riconosciute ei comitati, stanno in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione;
  • il minore d’età, è rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e, in mancanza degli stessi, da un tutore (sig. … nella qualità di genitore);
  • l’interdetto, è rappresentato sempre da un tutore (sig. … nella qualità di tutore);
  • il fallito, è rappresentato da un curatore (sig. … nella qualità di curatore).

Segue poi, l’eventuale menzione di atti autorizzativi che incidono sulla legittimazione processuale:

  • in virtù di autorizzazione, deliberazione, procura speciale, ecc;

Sarà poi sufficiente riportare in sequenza tutte le informazioni:

Il Sig. …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, (CF: …)

La società …, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. … (nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, C.F.: … ), con sede legale in …, Via … (CAP: …), Capitale Sociale Euro … interamente versato, C.F. / P. IVA …

[Formule alternative: Per il Sig. … / Nell’interesse del Sig. …]

1.4) I dati anagrafici dell’avvocato

È altresì necessario indicare gli estremi identificativi del procuratore, indispensabili per l’elezione di domicilio, quali:

  • il nome e il cognome;
  • il codice fiscale;
  • il domicilio eletto, in quanto, dopo la costituzione in giudizio, ex art. 170 c.p.c., tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito;
  • gli estremi della procura;
  • il numero di fax / telefono;
  • l’indirizzo PEC, in quanto, ex art. 16, d.l. 179/2012, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica (Reginde: per gli indirizzi PEC di avvocati e CTU);

Sarà poi sufficiente riportare in sequenza tutte le informazioni:

… elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in …, via … n. …, presso lo studio dell’Avv. …, del foro di … (CF: …; FAX …; PEC …), che lo rappresenta e difende giusta procura su documento separato, ma da considerarsi allegata al presente atto;

1.5) Schema + Immagine

  • Autorità giudiziaria

  • Qualificazione Atto

  • Dati Attore

  • Dati Avvocato

2) Le premesse in fatto

L’esposizione delle circostanze di fatto poste alla base delle domande non è una mera descrizione della vicenda controversa, in quanto ha la fondamentale funzione di anticipare l’argomentazione in diritto e delimitarla. Deve essere chiara, ordinata e concisa.

2.1) La selezione

Con l’atto di citazione si va a perimetrare il thema decidendum, quindi è fondamentale selezionare bene gli argomenti, si consiglia di precisare e provare quantomeno:

  1. la legittimazione attiva e passiva delle varie parti;
  2. i fatti che stanno alla base del diritto;
  3. la quantificazione della domanda;

2.1.1) Le condizioni di procedibilità

Indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento ex art. 163 n. 3bis c.p.c.

  • Parte attrice dichiara che la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 / dall’art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto l’attore ha […]
    • Esperito inutilmente il tentativo di negoziazione assistita / mediazione (doc. x verbale negativo / invito neg.ass.)

2.2) La narrazione

La struttura classica prevedeva le seguenti domande:
Quis?, Quid?, Ubi?, Quando? Cur? (+ Quomodo? Quibus auxiliis?).

Quindi, le domande a cui dare risposta fin da subito sono:
Chi ha fatto che Cosa, Quando, Dove e Perché (con quali Mezzi e Come).

La narrazione dei fatti dovrebbe avvenire tramite periodi brevi e lineari (per prassi – e per evitare errori banali di consecutio temporum – tramite l’uso del cd imperfetto narrativo), privati di ogni contaminazione valutativa, avendo la premura di supportare ogni fatto esposto con una prova documentale. (doc. 1 … [Indicazione sintetica del contenuto + data] del gg/mm/aaa)

2.3) Il criterio espositivo

L’ordine logico con cui presentare il fatto storico, può basarsi essenzialmente su due criteri:

  • cronologico, secondo la successione temporale dei fatti;
    • anche tramite l’uso di analessi e prolessi;
  • importanza, secondo la rilevanza o la forza persuasiva del fatto:
    • decrescente: l’argomento principale all’inizio;
    • crescente: l’argomento principale alla fine;
    • misto: l’argomento principale al centro;

Sarà sufficiente indicare, al centro del foglio, in stampatello e in grassetto:

PREMESSO CHE

[Formule alternative: In fatto – Espone]

Seguito dalla descrizione dei fatti formulata per articoli separati e distinti, progressivamente numerati.

1 … Tizio è X … (doc.1)
2 … In data gg/mm/aaaa accadeva Y … (doc.2 … del gg/mm/aaaa
N …

2.4) Schema + Immagine

  • Premessa in Fatto

3) Le considerazioni in diritto

L’esposizione delle circostanze di diritto su cui la pretesa si fonda non è un mero elenco di norme e massime giurisprudenziali. Ogni questione va introdotta, sviluppata e confermata, collegandole tutte in modo organico.
È consigliabile qualificare brevemente il fatto ed individuare le norme che in seguito si andranno ad analizzare nei singoli punti.

3.1) Le argomentazioni

Gli obiettivi di ogni buona argomentazione sono semplicemente 2:

  • confermare la propria tesi;
  • screditare la tesi avversaria;

La struttura generica di base del testo argomentativo è la seguente:

  1. inquadramento del problema;
  2. presentazione della tesi;
  3. argomenti a sostegno della tesi;
  4. presentazione delle antitesi;
  5. argomenti a confutazione delle antitesi;
  6. conclusioni.

3.2) Il criterio espositivo

L’ordine logico con cui presentare gli argomenti difensivi può basarsi su due criteri:

  • criterio della gerarchia logica / giuridica:
    1. pregiudiziali di rito: attengono alla validità e regolarità della domanda, le questioni di giurisdizione e di competenza e quelle attinenti alla capacità e legittimazione processuale;
    2. preliminari di merito: qualsiasi questione inerente al merito della causa, la cui risoluzione pregiudica la decisione finale del giudizio in corso;
    3. nel merito: tutte le questioni di diritto sostanziale;
    4. in subordine: all’accoglimento / rigetto di altre richieste;
  • criterio della forza persuasiva degli argomenti:
    • decrescente: l’argomento principale all’inizio;
    • misto: l’argomento principale al centro;
    • crescente: l’argomento principale alla fine;

Sarà sufficiente indicare, al centro del foglio, in stampatello e in grassetto:

CONSIDERATO CHE

[Formule alternative: In diritto / considerazioni in diritto]

Seguito dalle argomentazioni in diritto formulate per paragrafi e sotto-paragrafi separati e titolati. Negli atti più complessi può essere anteposto un indice-sommario.

1) … Sulla questione X
2) … Sulla questione Y
N) …
Tutto ciò premesso e considerato, il sig. …, come sopra rappresentato e difeso,

3.3) Schema + Immagine

  • Considerazioni in Diritto

4) La vocation in Ius

Sarà sufficiente indicare, al centro del foglio, in stampatello e in grassetto:

CITA

Seguito dall’individuazione delle parti che si intendono citare (con le medesime distinzioni fatte per i dati dell’attore al punto 1.3), tramite elenco puntato:

  • Il Sig. …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, (CF: …)
  • La Società …, con sede legale in …, via …, n. …, (P.IVA: …), in persona del rapp. p.t., sig. …

4.1) I requisiti funzionali

L’Invito a comparire all’udienza, indicando:

  • l’indirizzo dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale comparire;
  • la data e l’ora dell’udienza.

Tale udienza deve essere fissata ex art. 163-bis c.p.c., quindi:

  • tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi (per cui non si conta il dies a quo e neanche il dies ad quem) non minori di:
    • 120 (centoventi) giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia;
    • 150 (centocinquanta) giorni se il luogo della notificazione si trova all’estero.
  • Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore [disp. att. c.p.c. 70, 70-bis]. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere [c.p.c. 136] all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente.

    In questo caso i termini di cui all’articolo 171 ter decorrono dall’udienza così fissata.

a comparire innanzi al Tribunale di …, nella sua nota sede di … via …, n. …, all’udienza che si terrà il giorno gg/mm/aaaa, ore di rito, Giudice istruttore designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.,

L’Invito a costituirsi ex art. 166 c.p.c.

con l’invito a costituirsi 70 (settanta) giorni prima dell’indicata udienza, ai sensi dell’art. 166 c.p.c.,

Gli Avvertimenti ex artt. 38 e 167 c.p.c.:

con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua legittima contumacia.

Gli Avvisi sulla difesa tecnica:

la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali

Gli Avvisi sul patrocinio a spese dello stato:

la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

4.2) Schema + Immagine

  • Parti citate
  • Luogo organo giudiziario
  • Giorno e Orario
  • Avvertimenti

5) Le conclusioni

Le conclusioni hanno lo scopo di identificare il diritto fatto valere dall'attore e la domanda proposta al giudice.

In ragione del tipo di provvedimento cui tende l'azione di cognizione, si suddivide in:

  • dichiarativa: mira ad accertare l'esistenza di una situazione giuridica;
  • costitutiva: mira a costituire / modificare / estinguere un rapporto giuridico;
  • di condanna: mira a condannare controparte (risarcimento - facere - non facere);

Inoltre, è possibile graduare le domande, in via:

  • [Pregiudiziale di rito: attengono alla validità e regolarità della domanda, le questioni di giurisdizione e di competenza e quelle attinenti alla capacità e legittimazione processuale;]
  • [Preliminare di merito: qualsiasi questione inerente al merito della causa, la cui risoluzione pregiudica la decisione finale del giudizio in corso;]
  • Principale: nel merito, tutte le questioni di diritto sostanziale;
  • Subordinata: all'accoglimento / rigetto di altre richieste precedenti;

Sarà, quindi, sufficiente indicare le richieste, tramite elenco puntato:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

  • In via principale:
    • Accertare e dichiarare ...
    • conseguentemente condannare ...
  • In via subordinata:
    • Accertare e dichiarare ...;

Con vittoria di spese e competenze professionali.

Ultima richiesta sempre presente è quella di condanna della controparte al pagamento dei compensi e spese di giudizio.

In caso di avvocato antistatario ex art 93 c.p.c. (che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio): Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'antistatario difensore.
In modo da chiedere che in caso di esito vittorioso del giudizio, il giudice condanni la controparte a pagare le spese legali direttamente a suo favore.

[Formule verbali alternative da utilizzare per le richieste: Accertare, dichiarare, disporre, pronunciare, respingere, assegnare, stabilire, condannare, ecc;]

5.1) Schema + Immagine

  • Accertare

  • Dichiarare

  • Condannare

  • Disporre

6) Le istanze istruttorie

L'art. 2697 c.c. stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Chi intende eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, dovrà provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.

Per tale motivo è necessario indicare specificamente:

  • i mezzi di prova che si intende utilizzare ai fini del convincimento del giudice;
  • i documenti che si intende offrire in comunicazione.

Vediamoli nel dettaglio.

6.1) Le prove costituende (mezzi di prova)

Di seguito la lista dei singoli mezzi di prova e di come richiederli.
Sarà sufficiente inserire le varie richieste tramite elenchi puntati:

In via istruttoria:

  • Il giuramento decisorio (art. 233 c.p.c.)
    Si deferisce, in forza di mandato speciale prodotto in atti, al convenuto sig. … giuramento decisorio sulla seguente circostanza: Giuro e giurando affermo o nego che...
  • La testimonianza (art. 244 c.p.c.)
    Si chiede l’ammissione di prova per testi, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che…?
    Si indicano a testi:
    • Il sig. …, residente in …, via … n. …, sulle circostanze 1 - 2
    • La sig.ra …, residente in …, via … n. …, sulle circostanze 3 - 6
  • L'interrogatorio formale (art. 230 c.p.c.)
    Si chiede l’ammissione di prova per interrogatorio formale
    del convenuto sig. …, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che…?
  • La consulenza tecnica (art 191 c.p.c.)
    Si chiede che il Tribunale voglia disporre C.T.U. al fine di accertare ...
  • L'esibizione (art. 210 c.p.c.)
    Si chiede che il Giudice, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., voglia ordinare al convenuto l’esibizione ...
  • L'ispezione (art 118 c.p.c.)
    Si chiede che il Giudice voglia disporre l’ispezione del locale sito in … alla via … n. …

6.2) Le prove costituite (documentali)

Per documento si intende ogni oggetto materiale idoneo a rappresentare o a dare conoscenza di un fatto. Tali prove documentali entrano nel processo con la produzione ex artt. 74 o 87 disp. att. c.p.c., nei termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.

Sarà sufficiente inserire tutti i documenti richiamati nell'atto, tramite una lista numerata:

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

  1. doc. ...
  2. doc. ...

6.3) Schema + Immagine

  • Richieste Istruttorie

  • Documenti

7) L'epilogo

Infine, in calce all'atto dovremo indicare:

  • la dichiarazione di valore della controversia; il corrispondente pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, disciplinato dagli artt. 9 - 18 del D.P.R. 115/2002,
    Tale pagamento deve essere versato dalla parte che si costituisce per prima in giudizio avviando il procedimento.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € ..., pertanto il contributo unificato ammonta ad € ...

[Nel caso fosse esente:] Si dichiara che la presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato.

  • le formule di stile che sono "inutili", ma belle.

Con riserva di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni.

[In alternativa e più semplicemente] Salvis iuribus.

  • la data della firma dell’atto;
  • il luogo ove è stato redatto;
  • la firma dell'avvocato:
[luogo]..., lì gg/mm/aaaa

Avv. Efficace

7.1) Schema + Immagine

  • Dichiarazione del valore della controversia

  • Luogo, data e sottoscrizione dell'avvocato

Fasi correlate:

Note e Fonti

Artt. 3, 24, 111 Cost.;
Art. 82 disp. att. c.p.c.;
Artt. 38, 81, 88, 99, 100, 101, 105, 111, 112, 113, 115, 121, 125, 155, 156, 163, 163-bis, 164, 166, 168-bis, 345, 414, 702-bis c.p.c.;
Artt. 329, 535, 561, 807, 808, 1148, 1283, 1296, 1448, 1453, 1595, 1676, 2652, 2653, 2727, 2728, 2729 c.c.;
L. n. 69/2009; L. n. 24/2010; D.L. n. 193/2009.

  1. Cass. civ., Sez. III, 02/04/2004, n. 6521 - Mass. Giur. It., 2004;
  2. Cass. civ., Sez. III, 28/08/2009, n. 18783 - Mass. Giur. It., 2009;
  3. Cass. civ., Sez. II, 02/03/2006, n. 4598 - Mass. Giur. It., 2006;
  4. Cass. civ. (Ord.), Sez. VI - 3, 05/02/2019, n. 3363 - CED Cassazione, 2019;
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