In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per la rinnovazione della citazione ex art. 291 c.p.c.

1. Inquadramento normativo

L’art. 291 c.p.c. prevede che:

  • Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [c.p.c. 160, 307] fissa all’attore un termine perentorio [c.p.c. 153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
  • Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.

  • Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

2. Precisazioni e ambito applicativo

Lo scopo della rinnovazione della citazione ex art. 291 è quello di consentire la regolare instaurazione del contraddittorio, qualora sia riscontrato un vizio che determini la nullità della notificazione della citazione.

All’udienza di prima comparizione ex art. 183, il giudice, rilevata la sussistenza di un vizio che determina la nullità della notificazione, fissa un termine perentorio all’attore per rinnovare la notificazione dell’atto al convenuto.

I presupposti per l’ordine di rinnovazione sono quindi due:

  • un vizio della notificazione dell’atto di citazione
  • la mancata costituzione del convenuto (la sua costituzione avrebbe sanato il vizio)

La rinnovazione si effettua tramite la notificazione dell’atto di citazione per la comparizione alla nuova udienza fissata dal giudice.
L’atto deve contenere:

  • l’indicazione del provvedimento con cui il giudice ha disposto la rinnovazione;
  • le modifiche o le integrazioni necessarie a sanare il vizio che ha determinato la nullità;
  • la trascrizione dell’atto originario;
  • le conclusioni.

La tempestiva rinnovazione della citazione determina la sanatoria dei vizi in modo retroattivo.
Qualora non venga eseguita il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ex art. 307 c.p.c.

3. Formula

Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].

Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!

TRIBUNALE DI …

R.G.N. … – SEZ. … – G.I. dott. …

ATTO DI RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE EX ART. 291 C.P.C.

Il Sig. …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, (CF: …) elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in …, via …, presso lo studio dell’Avv. …, del foro di … (CF: …), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c. Per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio l’avvocato … indica il numero fax … e l’indirizzo PEC …

PREMESSO CHE

  • In data gg/mm/aaa … [Attore] notificava al … [Convenuto] l’atto di citazione che di seguito si trascrive integralmente:[…Trascrizione completa dell’atto…]
  • [Convenuto] non si è costituito in giudizio
    … … … ;

CONSIDERATO CHE

  • All’udienza del gg/mm/aaaa il Giudice, rilevata la nullità della notificazione dell’atto di citazione, disponeva, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della citazione fissando il termine di giorni … e l’udienza del gg/mm/aaaa, ore 00:00 per la comparizione delle parti.

Tutto ciò premesso e considerato il sig. …, come sopra rappresentato e difeso

CITA

  • Il Sig. …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, (CF: …)
  • La Società …, con sede legale in …, via …, n. …, (P.IVA: …), in persona del rapp. p.t., sig. …

a comparire innanzi al Tribunale di …, nella sua nota sede di … via …, n. …, all’udienza che si terrà il giorno gg/mm/aaaa, [tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 120] ore di rito, Giudice istruttore designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’invito a costituirsi 70 (settanta) giorni prima dell’indicata udienza, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta

[Trascrivere le conclusioni dell’atto di citazione]

… [luogo], lì … [data]

Avv. Efficace

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