In questo articolo faremo una prima panoramica del nuovo rito semplificato di cognizione. L’intento è quello di esporre tutti i concetti essenziali e di schematizzarli in modo chiaro e semplice.

1. Inquadramento

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stata data attuazione alla l. n. 206/2021, recante delega al Governo per la riforma del processo civile.
Più precisamente, i commi 21 e 48 dell’art. 3, nell’ottica dell’accelerazione e della semplificazione del giudizio di primo grado, hanno apportato modifiche sia formali che sostanziali.

In particolare:

  • l’abrogazione del Procedimento sommario di cognizione.
    tramite l’eliminazione dell’intero Capo III bis del Titolo I del Libro IV, artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009.

  • l’introduzione del nuovo Procedimento semplificato di cognizione.
    tramite l’inserito all’interno del Libro II, Titolo I, Capo III quater, dagli artt. 281 decies, undecies, duodecies, terdecies c.p.c.

Questo nuovo procedimento semplificato si caratterizza per essere:

  • un rito a cognizione piena;
  • alternativo a quello ordinario;
  • ma con istruttoria e procedimento deformalizzato.

Proprio per sottolinearne tali caratteristiche, la relativa disciplina è stata inserita nel Libro II “del processo di cognizione”, anziché nel Libro IV dedicato ai procedimenti speciali a cognizione sommaria.

2. Ambito di applicazione

Al fine di disciplinare tale nuovo istituto, il legislatore delegato ha, innanzitutto, inserito un primo articolo, il 281 decies c.p.c., volto a definire l’ambito di applicazione.

Il 1° comma definisce i seguenti presupposti alternativi:

  • I fatti di causa non sono controversi;

  • la domanda è fondata su prova documentale;

  • è di pronta soluzione;

  • richiede un’istruzione non complessa.

Il 2° comma prevede, poi, che il rito semplificato possa essere adottato, a scelta della parte, in tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.

Quindi, il nuovo procedimento è “formalmente”:

  • facoltativo in tutti i casi in cui il Tribunale decide in composizione monocratica;
  • obbligatorio per le cause riservate alla decisione collegiale.
Il tribunale giudica in composizione collegiale:

  • 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
  • 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
  • 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
  • 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
  • 5) (soppresso);
  • 6) (soppresso);
  • 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
  • 7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.
  • Il tribunale giudica altresì’ in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

Infine, occorre segnalare che ai sensi dell’art. 316 c.p.c. anche nei procedimenti davanti al Giudice di Pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del presente titolo.

3. La forma e il contenuto della domanda

Il successivo art. 281 undecies c.p.c. è dedicato alla forma della domanda e alla costituzione delle parti.

Il 1° comma prevede che la domanda debba essere introdotta con ricorso contenente le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

Quindi, più precisamente, il ricorso deve contenere:

  • 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

  • 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un’associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  • 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • 3 bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
  • 4) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394];

  • 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];

  • 6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c. 83, 125];
  • 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

4. La “vocatio” del convenuto

Il 2° comma dell’art. 281 undecies c.p.c. disciplina, secondo criteri acceleratori, le modalità di fissazione dell’udienza con decreto del giudice che assegna anche il termine di costituzione del convenuto.

Il giudice, quindi, entro 5 giorni dalla designazione:

  • fissa l’udienza di comparizione delle parti (non è obbligatoria quella personale);
  • assegna il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 (dieci) giorni prima dell’udienza;

Successivamente, l’attore:

  • notifica al convenuto il ricorso ed il decreto;
  • tra la notifica e l’udienza devono intercorrere termini liberi non minori di:
    • 40 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia;
    • 60 giorni se il luogo della notificazione si trova all’estero.

5. La costituzione del convenuto

Il e il 4° comma dell’art. 281 undecies c.p.c. disciplinano le modalità di costituzione del convenuto, le decadenze e preclusioni e le modalità con cui chiedere la chiamata di un terzo in causa.

L’atto di costituzione e risposta deve contenere:

  • 1) le difese del convenuto, prendendo posizione e in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda;

  • 2) le generalità del convenuto, ivi compreso il codice fiscale (e l’indirizzo di posta elettronica certificata);
  • 3) i mezzi di prova di cui intende valersi;
  • 4) I documenti che offre in comunicazione;

  • 5) le conclusioni.

5.1 Le preclusioni

Inoltre, l’atto deve contenere a pena di decadenza:

  • 6) eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;

  • 7) domande riconvenzionali;
  • 8) chiamata in causa del terzo.

6. Il procedimento e l’eventuale mutamento

Una volta avvenuta la regolare instaurazione del contraddittorio e fissata l’udienza di comparizione delle parti, il procedimento successivo è disciplinato dall’art. 281 duodecies c.p.c.

Il cui 1° comma prevede che all’udienza il giudice proceda alla verifica della ricorrenza dei presupposti per il rito semplificato, di cui all’art. 281 decies, comma 1, c.p.c e qualora rilevi che:

  • non sussistono i presupposti applicativi del semplificato, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale;
  • valuta la complessità della lite e dell’istruzione probatoria.

Il giudice ha la facoltà di dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171-ter.
Tale facoltà di mutamento del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile anche nelle ipotesi in cui, trattandosi di controversia di competenza del tribunale in composizione monocratica, la scelta del rito semplificato sia stata effettuata discrezionalmente dal ricorrente, ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c., ma non risulti opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia.

6.1 Le ulteriori preclusioni

Il 2° comma dell’art. 281 duodecies c.p.c. disciplina la possibilità per il ricorrente di chiedere di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa un terzo, con i medesimi limiti previsti per il giudizio ordinario, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell’articolo 281-undecies.

Il comma dell’art. 281 duodecies c.p.c. prevede che le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

6.2 Le eventuali memorie integrative

Il comma dell’art. 281 duodecies c.p.c. prevede che le parti possano chiedere l’assegnazione di termini per memorie integrative e istruttorie, di cui il giudice è tenuto a valutare la necessità, potendo modulare l’assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma.
I termini devono comunque essere:

  • non superiore a 20 giorni
    per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (unisce le vecchie barriere delle memorie 183 sesto comma n. 1 e 2 c.p.c.);
  • non superiore a 10 giorni
    per replicare e dedurre prova contraria (come la vecchia memoria 183 n.3 c.p.c.).

Il 5° comma dell’art. 281 duodecies c.p.c. prevede che, quando non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma, e non ritiene la causa matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova a tal fine rilevanti, e procede alla loro assunzione.

Di regola, quindi, le parti hanno l’onere, a pena di decadenza, di formulare già negli atti introduttivi, le richieste istruttorie, poiché il doppio termine suindicato può essere concesso solo in presenza di un giustificato motivo, da ravvisarsi in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali già spiegate, nonché sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa.

8. La decisione

Infine, la fase decisoria del procedimento semplificato è disciplinata dall’art. 281 terdecies c.p.c.

Il quale prevede che il rito si concluda con sentenza, impugnabile nelle forme ordinarie.

La definizione del giudizio avviene in modo leggermente differente a seconda della composizione in cui il tribunale giudica:

  • se monocratica ex art. 281- sexies c.p.c.
    quindi a seguito
    di trattazione orale previa precisazione delle conclusioni (non sono previste note conclusionali).
  • se collegiale ex art 275-bis c.p.c.
    quindi a seguito della discussione orale previa precisazione delle conclusioni e termine non superiore a 15 giorni per le note conclusionali.

9. Fonti

Tutto il materiale di studio per affrontare la riforma del processo civile, in questa pagina (Link)

Scheda di Riepilogo

  • Atto introduttivo: Ricorso

  • Rito alternativo a cognizione piena e deformalizzato

  • Scambio di memorie solo eventuale. Primo termine di 20 gg. e secondo di 10 gg.

  • Decisione con sentenza

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