In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
1. I termini
Nella prima udienza di comparizione e trattazione le parti possono chiedere al giudice, ex art. 183 c.p.c., la concessione dei seguenti termini perentori:
Facciamo qualche doverosa precisazione:
- La concessione non è automatica, ma va sollecitata dalle parti;
- Il termine è affidato in contemporanea a tutte le parti;
- Le parti hanno la facoltà non l’obbligo di depositare le memorie;
- Il deposito avviene in via telematica;
- I termini sono perentori, ciò significa che una volta spirato si consuma il potere, salva la possibilità di rimessione in termini;
- I termini sono conseguenziali, ciò significa che ciascun termine inizia a decorrere dalla scadenza del precedente (es. se il primo termine scade di sabato, è prorogata al lunedì, ed il secondo termine inizierà a decorrere da tale giorno);
- Nella prassi sta diventando sempre più frequente che il giudice faccia decorrere il primo termine non già dalla prima udienza, ma da un giorno successivo.
2. I limiti della memoria n.1: il confine tra mutatio ed emendatio libelli
L’introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda “nuova“, come tale implicitamente vietata dall’art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest’ultima e la domanda “modificata” – che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell’udienza e delle memorie previste dalla norma citata – va identificato nell’unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (Cass. civ., Sez. 3, 26/06/2018, n. 16807 – Rv. 649420).
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi“), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. civ., Sez. U, 15/06/2015, n. 12310- Rv. 635536).
Ricapitolando, il possibile mutamento di uno degli elementi ex art. 125 c.p.c. ovvero petitum e causa petendi, va valutato in relazione alla connessione con la vicenda sostanziale, cosicché:
- se la nuova domanda non è connessa con la vicenda principale = inammissibile
- se connessa con la vicenda principale:
- in caso di modifica quantitativa:
- Petitum: quale oggetto della domanda giudiziale = ammissibile;
- Causa petendi: quale ragione giustificativa della domanda = ammissibile;
- in caso di modifica qualitativa: ai fine dell’ammissibilità o meno del mutamento occorre valutare i seguenti rischi:
- la compromissione delle potenzialità difensive della controparte = inammissibile;
- l’allungamento dei tempi processuali = inammissibile;
- in caso di modifica quantitativa:
3. Schema
Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza richiamata possiamo schematizzare come segue:
4. Formula
Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].
Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!
Mi auguro che questo post ti sia utile e ti ricordo che ogni articolo – grazie anche alla collaborazione dei lettori – viene costantemente aggiornato e approfondito nel tempo al fine di offrire una guida quanto più completa ed esaustiva possibile.
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