In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per la prima memoria ex art. 183 c.p.c.

1. I termini

Nella prima udienza di comparizione e trattazione le parti possono chiedere al giudice, ex art. 183 c.p.c., la concessione dei seguenti termini perentori:

  • Memoria n.1
    30 giorni per depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
  • Memoria n.2
    30 giorni per depositare memorie per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

  • Memoria n.3
    20 giorni per depositare memorie per le sole indicazioni di prova contraria;

Facciamo qualche doverosa precisazione:

  • La concessione non è automatica, ma va sollecitata dalle parti;
  • Il termine è affidato in contemporanea a tutte le parti;
  • Le parti hanno la facoltà non l’obbligo di depositare le memorie;
  • Il deposito avviene in via telematica;
  • I termini sono perentori, ciò significa che una volta spirato si consuma il potere, salva la possibilità di rimessione in termini;
  • I termini sono conseguenziali, ciò significa che ciascun termine inizia a decorrere dalla scadenza del precedente (es. se il primo termine scade di sabato, è prorogata al lunedì, ed il secondo termine inizierà a decorrere da tale giorno);
  • Nella prassi sta diventando sempre più frequente che il giudice faccia decorrere il primo termine non già dalla prima udienza, ma da un giorno successivo.

2. I limiti della memoria n.1: il confine tra mutatio ed emendatio libelli

L’introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domandanuova“, come tale implicitamente vietata dall’art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest’ultima e la domanda “modificata” – che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell’udienza e delle memorie previste dalla norma citata – va identificato nell’unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (Cass. civ., Sez. 3, 26/06/2018, n. 16807 – Rv. 649420).

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi“), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. civ., Sez. U, 15/06/2015, n. 12310- Rv. 635536).

Ricapitolando, il possibile mutamento di uno degli elementi ex art. 125 c.p.c. ovvero petitum e causa petendi, va valutato in relazione alla connessione con la vicenda sostanziale, cosicché:

  • se la nuova domanda non è connessa con la vicenda principale = inammissibile
  • se connessa con la vicenda principale:
    • in caso di modifica quantitativa:
      • Petitum: quale oggetto della domanda giudiziale = ammissibile;
      • Causa petendi: quale ragione giustificativa della domanda = ammissibile;
    • in caso di modifica qualitativa: ai fine dell’ammissibilità o meno del mutamento occorre valutare i seguenti rischi:
      • la compromissione delle potenzialità difensive della controparte = inammissibile;
      • l’allungamento dei tempi processuali = inammissibile;

3. Schema

Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza richiamata possiamo schematizzare come segue:

  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale del merito
  • Qualificazione atto: Memoria di precisazione
  • Normativa da richiamare: 183 co. 6 c.p.c.

  • Destinatario: Giudice Istruttore

  • Oggetto: precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

  • Limiti temporali: Termine perentorio di 30 giorni
  • Limiti modificazioni: Inammissibili le domande che costituiscono mutatio libelli

4. Formula

Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].

Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!

TRIBUNALE DI …

R.G.N. … – SEZ. … – G.I. dott. …

Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

PER:
[Attore / Convenuto] …

Contro:[Convenuto / Attore]

PREMESSO CHE

  • All’udienza del gg/mm/aaaa il Giudice, su istanza congiunta delle parti, concedeva i termini previsti dall’art. 183, c. 6, c.p.c., a decorrere dall’udienza stessa (ovvero dal gg/mm/aaaa) [inserire il termine di decorrenza]
  • [breve ricostruzione storica degli eventi processuali introduttivi]

Nel riportarsi al proprio atto introduttivo si precisa quanto segue:
… [Esporre le ragioni di diritto che giustificano la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte]:

  • Sulla questione X … [Indicare le singole ragioni di Diritto: normativa, giurisprudenza, argomentazioni];
  • Sulla questione Y … ;
  • Sulla Z … ;

Per tutto quanto sopra esposto, [Attore / Convenuto] … così rappresentato e difeso come in atti, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

  1. In via principale:
    • Accertare e dichiarare …
    • conseguentemente condannare …
  2. In via subordinata: …
  3. in via riconvenzionale: … [possibile in caso di memoria del convenuto]

Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria si chiede:

  • L’interrogatorio formale del sig. … (C.F. …) sulle seguenti circostanze: 1) Vero che…?
  • La prova testimoniale dei sig. … (C.F. …) sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che …?
  • che il Giudice voglia disporre, in forza di mandato speciale prodotto in atti, al convenuto sig. … giuramento decisorio sulla seguente circostanza: 1) Giuro e giurando affermo o nego che…
  • che il Tribunale voglia disporre C.T.U. al fine di accertare …
  • che il Giudice, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., voglia ordinare al convenuto l’esibizione
  • che il Giudice voglia disporre l’ispezione del locale sito in … alla via … n. …

… [luogo], lì … [data]

Avv. Efficace

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