In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.

1. I termini

Le memorie di replica debbono essere depositate, dalla rimessione della causa al collegio, entro i seguenti termini perentori:

  • Memoria conclusionale
    60 giorni per depositare memorie limitate al solo riepilogo delle tesi difensive già esposte, contestando gli argomenti e le conclusioni avversarie;

  • Memoria di replica
    20 giorni per depositare memorie per replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate.

Facciamo qualche doverosa precisazione:

  • Il giudice, nel rimettere la causa in decisione, ha il dovere di fissare tali termini;
  • Il termine è affidato in contemporanea a tutte le parti;
  • Le parti hanno la facoltà non l’obbligo di depositare le memorie;
  • Il deposito avviene in via telematica;
  • I termini sono perentori, ciò significa che una volta spirato si consuma il potere, salva la possibilità di rimessione in termini;
  • I termini sono conseguenziali, ciò significa che ciascun termine inizia a decorrere dalla scadenza del precedente (es. se il primo termine scade di sabato, è prorogata al lunedì, ed il secondo termine inizierà a decorrere da tale giorno);

2. I contenuti e i limiti

Con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Cass. civ., Sez. 6, 07/01/2016, n. 98 – Rv. 637908).

Inoltre, la memoria di replica prevista dall’art. 190 cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Cass. civ., Sez. 3, 17/03/2009, n. 6439 – Rv. 607123).
In definitiva, la comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica, hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del “thema decidendum“, sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria (Cass. civ., Sez. 1, 16/07/2004, n. 13165 – Rv. 577217).

3. Schema

Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza richiamata possiamo schematizzare come segue:

  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale del merito
  • Qualificazione atto: Comparsa conclusionale
  • Normativa da richiamare: 190 c.p.c.

  • Destinatario: Giudice

  • Oggetto: Replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali

  • Limiti temporali: Termine perentorio di 20 giorni
  • Limiti modificazioni: Inammissibili domande ed eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum

4. Formula

Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].

Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!

TRIBUNALE DI …

R.G.N. … – SEZ. … – G.I. dott. …

Memorie di replica ex art. 190

Per:
[Attore / Convenuto] …

Contro:[Convenuto / Attore]

***

Il convenuto, riportandosi a tutte le proprie deduzioni, eccezioni e richieste contenute nei propri atti difensivi, nei verbali d’udienza e da ultimo nella comparsa conclusionale, con il presente atto intende replicare alla comparsa conclusionale depositata da parte attrice.

  • [Inserire repliche alla comparsa conclusionale di controparte]
  • Sulle eccezioni di …
  • Sulle risultanze della CTU …
  • Sulla quantificazione di …
  • Si contesta inoltre la ricostruzione operata da controparte in quanto …
  • Sull’attendibilità del teste …

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, [l’attore / il convenuto], come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo, così come modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e che, per comodità, vengono qui di seguito trascritte:

  • [riportare le conclusioni]

… [luogo], lì … [data]

Avv. Efficace

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