1. La conciliazione su richiesta congiunta delle parti

Il giudice istruttore, ex art. 185 c.p.c. in caso di richiesta congiunta delle parti:

  • fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale:

  • il procuratore:
    • deve essere a conoscenza dei fatti della causa;
    • la mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte sua è valutata ai sensi dell’art. 116, c. 2 c.p.c.;
  • la procura:
    • deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
    • se conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte;
    • deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.

Qualora poi la conciliazione:

  • non riesca / le parti non compaiano: il processo prosegue. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione.
  • riesca: si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

2. La conciliazione su iniziativa del giudice

Il giudice, ex art. 117 c.p.c. spontaneamente:

  • in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Inoltre, ex art. 185 bis c.p.c., alla prima udienza (e sino a quando è esaurita l’istruzione) ha la facoltà di formulare alle parti:

  • una proposta transattiva;
  • una proposta conciliativa.

Avuto riguardo a:

  • natura del giudizio,
  • valore della controversia;
  • esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.

La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

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