In questo articolo faremo una panoramica normativa e giurisprudenziale dell’udienza di prima comparizione. L’intento è quello di esporre pochi concetti essenziali e di schematizzarli in modo chiaro e semplice.

1. La nozione

L’udienza è il luogo, sia fisico che temporale, ove le parti si incontrano, al fine di esercitare l’attività processuale, in modo formale e trasparente, nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, della concentrazione e dell’oralità.
L’udienza viene diretta dal giudice che ex art. 127 c.p.c.;

  • 1) può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo;

  • 2) regola la discussione;
  • 3) determina i punti sui quali deve svolgersi la discussione;
  • 4) dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente [c.p.c. 175; disp. att. c.p.c. 54, 113, 116, 117].;

Inoltre, il giudice, ex art. 97 disp. att. c.p.c., non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria [c.p.c. 115].

2. La prima comparizione delle parti, il ruolo dei “pezzi”

Cercheremo di strutturare la guida in modo un po diverso dal solito, ma di sicuro impatto.
Prova ad immagina una grande scacchiera, ogni pezzo è un soggetto, ogni soggetto ha le sue mosse, ogni mossa ha le sue regole.

Una volta che avremo chiari tutti i ruoli, potremo facilmente governare il gioco.

Prima però occorre ricostruire ogni singola attività (ehm mossa) possibile per ogni soggetto e lo faremo tramite delle schede di riepilogo.
Iniziamo dal disporre i pezzi.

il Giudice

l’Attore

il Convenuto

Il processo è un’attività di, almeno, tre soggetti (actus trium personarum, actoris, rei, iudicis, in iudicio contendentium).

Iniziamo la partita

3. Le attività del Giudice

Le attività preliminari necessarie

Il giudice istruttore, ex art. 183 c.p.c., verifica d’ufficio:

  • la giurisdizione (art. 37 c.p.c.);
  • l’incompetenza (materia e valore ex artt. 7 – 17 c.p.c., territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.);
  • la regolarità del contraddittorio (art. 102, c.2, c.p.c.);
  • la validità della vocatio in ius e dell’editio actionis (art. 164, c.2, c.p.c.);
  • la regolarità dell’eventuale domanda riconvenzionale (art. 167, c.2,3,5 c.p.c.);
  • l’eventuale chiamata in causa del terzo (art. 167 c. 2,3, c.p.c.);
  • la regolarità della rappresentanza ed autorizzazione a stare in giudizio (art. 182 c.p.c.);
  • la contumacia del convenuto (art. 291, 1c., c.p.c.);

Inoltre, è tenuto a:

  • richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari;
    • ai fini della decisione;
    • non su fatti estranei al processo o che non abbiano incidenza diretta;
    • sulla base dei fatti allegati;
  • indicare le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Ed ancora, deve essere rilevata d’ufficio (o eccepita dal convenuto):

  • l’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione (art. 5 , d.l. 28/2010);
  • l’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita (art. 3, d.l. 132/201).

Le attività eventuali

1) Le questioni preliminari

Eventualmente, sulle questioni di cui sopra, il giudice provvede come segue:

  • ordina l’integrazione del contraddittorio (art. 102, c. 2, c.p.c.);
  • dispone la rinnovazione della citazione (art. 164, c. 2, c.p.c.);
  • fissa una nuova udienza se il convenuto ha dedotto l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, c. 3, n. 7) c.p.c. (art. 164, c. 3, c.p.c.);
  • fissa un termine perentorio per rinnovare o integrare la citazione (art. 164, c. 4, c.p.c.);
  • fissa un termine perentorio per integrare la comparsa di risposta (art. 167, c. 2, c.p.c.);
  • pronuncia il provvedimento in tema di chiamata del terzo in causa ex art. 167, c. 3, c.p.c.
  • pronuncia il provvedimento ex art. 182 c.p.c. in tema di difetto di rappresentanza o autorizzazione;
  • se il convenuto non si costituisce (contumacia) e il giudice rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla (art. 291, c. 1 c.p.c.)

Ipotesi ulteriori di rinvio della prima udienza:

  • Intervento volontario del terzo (art. 105, c. 1, c.p.c.);
  • emanazione di ordinanza per il pagamento di somme non contestate (art. 186-bis c.p.c.);
  • emanazione di ordinanza di ingiunzione (art. 186-ter c.p.c.);
  • costituzione del convenuto direttamente alla prima udienza (discrezionale);
  • istanza congiunta delle parti (discrezionale).

Quando si pronuncia su tali questioni il g.i. fissa una nuova udienza.
Anche in caso di eventuale tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.

2) La rimessione al collegio

Oppure, può rimette le parti davanti al collegio, ex art. 187 c.p.c., se ritiene che:

  • la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova;
  • deve essere decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio;
  • ci siano questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza [c.p.c. 37, 38] o ad altre pregiudiziali.

In tali ipotesi il G.I. può anche disporre che tali questioni vengano decise unitamente al merito, sebbene con ordine di precedenza.

3) Il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

O ancora, nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica ex art. 183-bis c.p.c. il giudice nell’udienza di trattazione:

  • valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria;
  • previo contraddittorio (anche mediante trattazione scritta).

può disporre, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’art.702-ter c.p.c. ed:

  • invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova (ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria);
  • se richiesto, può fissare in alternativa:
    • una nuova udienza;
    • un termine perentorio non superiore a 15 gg. per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
    • un termine perentorio di ulteriori 10 gg. per le sole indicazioni di prova contraria

4) La mancata comparizione delle parti

Per ultimo, ex art. 181 c.p.c.:

  • se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo;
  • se l’attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non compare neanche alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda ugualmente, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

4. Le attività possibili ad entrambe le Parti

Le parti (attore e convenuto), ex art. 183 c.p.c., possono:

  • precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
  • richiedere al giudice, che li concede, i seguenti termini perentori:
    • 30 gg. per depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte nel termine di trenta giorni;
    • 30 gg. per depositare memorie per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali nel termine di ulteriori trenta giorni;
    • 20 gg. per depositare memorie per le sole indicazioni di prova contraria nel termine di ulteriori venti giorni.

Inoltre:

  • possono chiedere congiuntamente la fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.
  • la parte che ha dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ex art. 184 bis c.p.c. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede, rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.
  • Forniscono al Giudice i chiarimenti loro richiesti, e trattano le questioni rilevate d’ufficio dal Giudice.

5. Le attività dell’Attore

L’attore, ex art. 183 c.p.c., può:

  • proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto;
  • chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, c. 3, c.p.c. se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

5.1 In caso di mancata costituzione di controparte

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, l’attore tempestivamente costituito può:
  • chiedere che venga dichiarata la contumacia del convenuto ed il proseguimento del giudizio;
    • con richiesta della concessione dei termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
    • con richiesta che venga rimessa in decisione.

Se il giudice rileva un vizio che importi la nullità della notificazione concede all’attore un termine per rinnovarla e fissa una nuova udienza di comparizione:

  • se la rinnovazione viene effettuata correttamente sana ogni vizio con effetto retroattivo ed impedisce ogni decadenza
    • se il convenuto non si costituisce neppure alla nuova udienza, il giudice ne dichiara la contumacia ex art. 171 c.p.c.
  • se la rinnovazione non viene eseguita
    • il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ex art. 307 c.p.c.

6. Le attività del Convenuto

Il convenuto non oltre la prima udienza di trattazione deve:

  • eccepire l’improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione (art. 5 , d.l. 28/2010) o della negoziazione assistita (art. 3, d.l. 132/2014).
  • prendere posizione e difendersi in relazione alle domande o eccezioni proposte dall’attore in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto.

6.1 In caso di mancata costituzione di controparte

Se l‘attore non si costituisce in giudizio nei termini ex at. 165 c.p.c. nè all’udienza di prima comparizione, il convenuto tempestivamente costituito può:
  • chiedere che venga dichiarata la contumacia dell’attore ed il proseguimento del giudizio;
    • con richiesta della concessione dei termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
    • con richiesta che venga rimessa in decisione.
  • chiedere che venga disposta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio ex art. 290 c.p.c..

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