Le attività del Giudice

0) Le attività preliminari necessarie

Il giudice istruttore, ex art. 183 c.p.c., verifica d’ufficio:

  • la giurisdizione (art. 37 c.p.c.);
  • l’incompetenza (materia e valore ex artt. 7 – 17 c.p.c., territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.);
  • la regolarità del contraddittorio (art. 102, c.2, c.p.c.);
  • la validità della vocatio in ius e dell’editio actionis (art. 164, c.2, c.p.c.);
  • la regolarità dell’eventuale domanda riconvenzionale (art. 167, c.2,3,5 c.p.c.);
  • l’eventuale chiamata in causa del terzo (art. 167 c. 2,3, c.p.c.);
  • la regolarità della rappresentanza ed autorizzazione a stare in giudizio (art. 182 c.p.c.);
  • la contumacia del convenuto (art. 291, 1c., c.p.c.);

Inoltre, è tenuto a:

  • richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari;
    • ai fini della decisione;
    • non su fatti estranei al processo o che non abbiano incidenza diretta;
    • sulla base dei fatti allegati;
  • indicare le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Ed ancora, deve essere rilevata d’ufficio (o eccepita dal convenuto):

  • l’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione (art. 5, d.l. 28/2010);
  • l’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita (art. 3, d.l. 132/201).

Le attività eventuali

1) Le questioni preliminari

Eventualmente, sulle questioni di cui sopra, il giudice provvede come segue:

  • ordina l’integrazione del contraddittorio (art. 102, c. 2, c.p.c.);
  • dispone la rinnovazione della citazione (art. 164, c. 2, c.p.c.);
  • fissa una nuova udienza se il convenuto ha dedotto l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, c. 3, n. 7) c.p.c. (art. 164, c. 3, c.p.c.);
  • fissa un termine perentorio per rinnovare o integrare la citazione (art. 164, c. 4, c.p.c.);
  • fissa un termine perentorio per integrare la comparsa di risposta (art. 167, c. 2, c.p.c.);
  • pronuncia il provvedimento in tema di chiamata del terzo in causa ex art. 167, c. 3, c.p.c.
  • pronuncia il provvedimento ex art. 182 c.p.c. in tema di difetto di rappresentanza o autorizzazione;
  • se il convenuto non si costituisce (contumacia) e il giudice rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla (art. 291, c. 1 c.p.c.)

Ipotesi ulteriori di rinvio della prima udienza:

  • Intervento volontario del terzo (art. 105, c. 1, c.p.c.);
  • emanazione di ordinanza per il pagamento di somme non contestate (art. 186-bis c.p.c.);
  • emanazione di ordinanza di ingiunzione (art. 186-ter c.p.c.);
  • costituzione del convenuto direttamente alla prima udienza (discrezionale);
  • istanza congiunta delle parti (discrezionale).

Quando si pronuncia su tali questioni il g.i. fissa una nuova udienza.
Anche in caso di eventuale tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.

2) La rimessione al collegio

Oppure, può rimette le parti davanti al collegio, ex art. 187 c.p.c., se ritiene che:

  • la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova;
  • deve essere decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio;
  • ci siano questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza [c.p.c. 37, 38] o ad altre pregiudiziali.

In tali ipotesi il G.I. può anche disporre che tali questioni vengano decise unitamente al merito, sebbene con ordine di precedenza.

3) Udienza di assunzione dei mezzi di prova

Se non sorgono tali questioni e salva l’applicazione dell’art. 187, il giudice ex art. 184 c.p.c:

  • provvede alle richieste istruttorie;
  • fissa l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;

Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro 30 giorni.

4) Il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

O ancora, nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica ex art. 183-bis c.p.c. il giudice nell’udienza di trattazione:

  • valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria;
  • previo contraddittorio (anche mediante trattazione scritta).

può disporre, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’art.702-ter c.p.c. ed:

  • invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova (ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria);
  • se richiesto, può fissare in alternativa:
    • una nuova udienza;
    • un termine perentorio non superiore a 15 gg. per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
    • un termine perentorio di ulteriori 10 gg. per le sole indicazioni di prova contraria

5) La mancata comparizione delle parti

Per ultimo, ex art. 181 c.p.c.:

  • se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo;
  • se l’attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non compare neanche alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda ugualmente, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

6) I termini per le tre memorie

Se richiesto il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

  • 30 gg. per depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
  • 30 gg. per depositare memorie per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
  • 20 gg. per depositare memorie per le sole indicazioni di prova contraria.

Ti è stato utile questo contenuto? Condividilo!

Mi auguro che questo post ti sia utile e ti ricordo che ogni articolo – grazie anche alla collaborazione dei lettori – viene costantemente aggiornato e approfondito nel tempo al fine di offrire una guida quanto più completa ed esaustiva possibile.

La tua opinione conta. Miglioriamo insieme il Progetto.
Hai opinioni, pareri, correzioni da condividere su questo argomento?
Faccelo sapere! Il nostro obiettivo è offrire i migliori contenuti possibili.
Apprezziamo qualsiasi
feedback ben argomentato.