1. Le attività dell’Attore

L’attore, ex art. 183 c.p.c., può:

  • proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto;
  • chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, c. 3, c.p.c. se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

2. Le attività possibili ad entrambe le Parti

Le parti (attore e convenuto), ex art. 183 c.p.c., possono:

  • precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
  • richiedere al giudice, che li concede, i seguenti termini perentori:
    • 30 gg. per depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
    • 30 gg. per depositare memorie per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
    • 20 gg. per depositare memorie per le sole indicazioni di prova contraria.

Inoltre:

  • possono chiedere congiuntamente la fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.
  • la parte che ha dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ex art. 184 bis c.p.c. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede, rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.
  • Forniscono al Giudice i chiarimenti loro richiesti, e trattano le questioni rilevate d’ufficio dal Giudice.

3. Le attività in caso di mancata costituzione di controparte

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, l’attore tempestivamente costituito può:
  • chiedere che venga dichiarata la contumacia del convenuto ed il proseguimento del giudizio;
    • con richiesta della concessione dei termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
    • con richiesta che venga rimessa in decisione.

(La contumacia della parte non costituita può essere pronunciata dal giudice quando sia decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza ex art. 59 disp. att. c.p.c.)

Se il giudice rileva un vizio che importi la nullità della notificazione concede all’attore un termine per rinnovarla e fissa una nuova udienza di comparizione:

  • se la rinnovazione viene effettuata correttamente sana ogni vizio con effetto retroattivo ed impedisce ogni decadenza
    • se il convenuto non si costituisce neppure alla nuova udienza, il giudice ne dichiara la contumacia ex art. 171 c.p.c.
  • se la rinnovazione non viene eseguita
    • il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ex art. 307 c.p.c.

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