In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per richiedere la rimessione in termini.

1. Inquadramento normativo

L’artt. 153294 c.p.c. prevedono che:

  • I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

  • La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma

  • Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento [c.p.c. 115, 202], e quindi provvede (con ordinanza) sulla rimessione in termini delle parti.

2. Natura e ambito applicativo

Qualora una parte sia incorsa in una decadenza processuale, per l’inutile decorso di un termine perentorio, ad essa non imputabile, quest’ultima, in base al terzo comma dell’art. 153 c.p.c., potrà essere rimessa in termini, in qualsiasi stato e grado del giudizio. Ed infatti, a seguito dell’istanza di rimessione, il giudice provvede ex art. 294, 2° comma, c.p.c. e, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette la prova dell’impedimento e dispone la rimessione suddetta. In tal modo sarà possibile dimostrare l’eseguità del termine per impugnare dal momento dell’effettiva conoscenza, successiva alla notificazione della sentenza, della nuova situazione processuale, cui porre rimedio (Cass. civ., Sez. Unite, 08/02/2010, n. 2714)

3. Schema

Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza richiamata possiamo schematizzare come segue:

  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale del merito
  • Qualificazione atto: Istanza di parte
  • Normativa da richiamare: 153 c.p.c.

  • Destinatario: Giudice Istruttore
  • Oggetto: Richiesta di rimessione in termini

  • Fondamento: La parte deve dimostrare di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile
  • Provvedimento: Ordinanza di rimessione in termini

  • Effetto: Nuova attribuzione del potere da cui la parte era decaduta, a cui corrisponde un analogo ripristino dei poteri di risposta di controparte.

4. Formula

Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].

Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!

TRIBUNALE DI …

R.G.N. … – SEZ. … – G.I. dott. …

ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI

(EX ART. 153 C.P.C.)

PER:[Attore] …

Contro:[Convenuto]

***

Ill.mo Sig. Giudice Istruttore,

Il Sig. …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, (CF: …) elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in …, via … n. …, presso lo studio dell’avv. …, del foro di … (CF: …; FAX …; PEC …), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione

PREMESSO CHE

  • a seguito di … [indicare: data d’udienza, termini assegnati, eccezioni, altro]
  • si incorreva nella decadenza … [Definire il tipo di decadenza – es. articolazione dei mezzi istruttori] per causa non imputabile alla parte in quanto …. [esporre la causa non imputabile];
  • a riprova di quanto affermato si deposita copia del documento … dal quale risulta che …;

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

che la Ill.mo Giudice adito, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, voglia:

  1. Accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 153 c.p.c., disporre la rimessione in termini dell’attore.

Si allega:

  • [documenti]

… [luogo], lì … [data]

Avv. Efficace

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