In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per richiedere l’ingiunzione di pagamento o di consegna.

1. Inquadramento normativo

L’art. 186-ter c.p.c. prevede che:

  • Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1, e secondo comma, e di cui all’articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

  • L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

  • L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

  • Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’articolo 653, primo comma.

  • Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 647.

  • L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

2. Natura e ambito applicativo

La disciplina contenuta nell’art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all’ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l’apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell’avvenuta notificazione dell’ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l’inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l’Italia e l’Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l’ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l’accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione) (Cass. civ., Sez. U, 29/01/2007, n. 1820 – Rv. 593981).

3. Schema

Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza richiamata possiamo schematizzare come segue:

  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale del merito
  • Qualificazione atto: Istanza di parte
  • Normativa da richiamare: 186 ter c.p.c.

  • Destinatario: Giudice Istruttore

  • Oggetto: Pagamento di somme di denaro; consegna di una determinata, quantità di cose fungibili, cosa mobile determinata
  • Fondamento: Prova scritta del credito

  • Limiti soggettivi: può essere pronunciata anche nei confronti delle parti non costituite, in tal caso l’ordinanza deve essere notificata nel termine di 60 giorni dalla pronuncia con espresso avvertimento che ove la parte non si costituisca entro 20 giorni dalla notifica l’ordinanza diverrà esecutiva
  • Limiti temporali: Fino al momento della precisazione delle conclusioni; in ogni stato del processo

  • Efficacia esecutiva: è titolo esecutivo solo se: fondata su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale; pronunciata avverso parte costituita e questa non si oppone con prova scritta o di pronta soluzione; pronunciata avverso contumace e questi non si costituisce entro 20 giorni dalla notifica; se il processo si estingue non diviene titolo esecutivo se: controparte ha disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei; controparte ha proposto querela di falso
  • Iscrizione ipotecaria: se esecutivo costituisce titolo per l’iscrizione ipoteca giudiziale

  • Stabilità: in caso di estinzione del processo conserva efficacia e acquista efficacia esecutiva; modificabile e revocabile; non pregiudica la decisione
  • Provvedimento: Ordinanza di ingiunzione: – di pagamento – di consegna; la liquidazione delle spese

4. Formula

Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].

Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!

TRIBUNALE DI …

R.G.N. … – SEZ. … – G.I. dott. …

ISTANZA DI INGIUNZIONE

(EX ART. 166-TER C.P.C.)

PER: [Attore] …

Contro: [Convenuto]

***

Ill.mo Sig. Giudice Istruttore,

Il Sig. …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, (CF: …) elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in …, via … n. …, presso lo studio dell’avv. …, del foro di … (CF: …; FAX …; PEC …), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione

PREMESSO CHE

  • con atto di citazione notificato il gg/mm/aaaa si chiedeva la condanna di … [Convenuto] al pagamento della somma di € … in forza di …. [fonte dell’obbligazione];
  • il convenuto … si costituiva in giudizio in data gg/mm/aaaa, eccependo che … [riportare le eccezioni di controparte];
  • la domanda attorea è fondata e sorretta da prova scritta costituita da …. [elencare la documentazione].

Tutto ciò premesso, trattandosi di un credito fondato su prova scritta, liquido ed esigibile ex artt. 633 e 634 c.p.c.,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti e assegnazione all’instante del termine per la notificazione al convenuto costituito, voglia:

  • ingiungere al convenuto, ex art. 186-ter c.p.c., di pagare la somma di € … per la quale vi è prova scritta;
  • ingiungere al convenuto, ex art. 186-ter c.p.c., di consegnare le cose fungibili consistenti in …

… [luogo], lì … [data]

Avv. Efficace

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