Atti giudiziari di diritto civile | anni 2000 – 2019

Atto di Civile –2019

Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018 Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10/04/12, Mevio aveva apparentemente venduto a Caio un appartamento sito in Roma ma che tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era suo padre, all’epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l’accertamento dell’inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per la successione legittima.
A sostegno della propria domanda, l’attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, segnatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l’intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile con il denaro del de cuius, nonché l’omessa fissazione della residenza presso l’immobile da parte dell’acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza, il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20/10/2019 nella quale assegna alle parti i termini di cui all’art 190 cpc e invita le stesse a prendere posizione, nei propri scritti difensivi, anche sulla questione, sollevata d’ufficio, concernente l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio. Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.

Atto di Civile –2018

Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all’interno del proprio negozio. Quest’ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene. Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l’attività di vendita ed impedisce l’esposizione di altri prodotti. Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00 corrispondente ad una parte dell’importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio del 2018 alla data di redazione dell’atto di citazione, con riserva di richiedere eventualmente anche in separato giudizio i danni in seguito maturati. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.

Atto di Civile – 2017

Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l’associato, Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l’attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.

Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all’associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l’importo concordato di euro 8.000,00. Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie, contro l’associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l’udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.

Atto di Civile – 2016

Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario.

L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest’ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale.

Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.

Atto di Civile – 2015

La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano, ha in sintesi esposto: di essere creditrice della società beta della somma di euro 60.000 a titolo di saldo debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti; che l’adempimento delle obbligazioni da parte di Beta era stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad alfa “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante. Con atto di citazione validamente notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia), la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell’usura.

Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa della propria assistita.

Atto di Civile – 2014

Nella notte del 12/5/2012 Caio decideva di partecipare ad una gara automobilistica clandestina e prima della partenza Caio chiedeva a Sempronio di accompagnarlo nella gara. Sempronio accettava l’invito e saliva sull’autovettura condotta da Caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione Caio perdeva il controllo della sua vettura che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell’incidente Sempronio decedeva. Dal verbale della polizia risultava che Sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza. Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art 145 cod. delle ass. private (d.lgs. n. 209/05) ricevuta dalla società Alfa, compagnia assicuratrice dell’auto di Caio il 30/9/2012.

Non essendo intervenuto alcun risarcimento, con atto di citazione notificato il 13/06/2013 Mevia e Tizio convenivano in giudizio Caio e la società Alfa per sentirli condannare in solido tra di loro al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte di Sempronio. A sostegno della propria domanda Tizio e Mevia esponevano che Sempronio non aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche solo ad agevolare il sinistro poiché si era limitato a salire a bordo dell’autovettura di Caio per accompagnarlo, senza ingerirsi in alcun modo nella conduzione dell’auto. Evidenziavano inoltre che Sempronio aveva adottato tutte le cautele necessarie allacciandosi la cintura di sicurezza. Gli attori chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva responsabilità di Caio.

Assunte le vesti del legale del convenuto, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla tutela dei propri assistiti illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Atto di Civile – 2013

Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio.

Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolare di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione.

Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

Atto di Civile – 2012

Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all’opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Atto di Civile – 2011

Tizia e Sempronio citano in giudizio l’impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. L’impresa edile Gamma sostiene, per contro, l’esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.

Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell’impresa edile Gamma rediga l’atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto di Civile – 2010

Il socio Tizio di srl ha tenuto secondo l’amministratore della medesima società, un comportamento infedele che giustifica l’attivazione della procedura di esclusione del socio per giusta causa prevista dalle norme statutarie inoltre, proprio in considerazione della suddetta situazione la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, perviene alla determinazione di opporre il proprio rifiuto alla richiesta del socio Tizio formulata a mezzo lettera raccomandata, di accedere ad alcuni documenti sociali.

La società Alfa, pertanto, tenuto conto delle circostanze sopra precisate, introduce dinanzi al Tribunale di Zeta una domanda cautelare, ai sensi dell’art 700 cpc, con la quale chiede:

  1. a) una pronuncia in via d’urgenza dell’esclusione del socio tizio dalla società
  2. b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l’accesso ai documenti sociali.

Nel contesto del ricorso la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, precisa che la domanda di merito avrà ad oggetto un’azione di cognizione diretta ad una pronuncia costitutiva dichiarativa che escluda per giusta causa il socio Tizio dalla suddetta società, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall’amministratore alla consegna dei documenti.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga una memoria di costituzione nell’instaurato procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Zeta nella quale vengano specificamente analizzati i profili di ammissibilità della domanda cautelare proposta.

Atto di Civile – 2009

Tizio e Caia stipulano un contratto di soggiorno per 2 persone presso l’Hotel Delle Rose in località Bellavista dal 20 settembre al 29 settembre 2009, con immediato versamento dell’intero importo pattuito. Il giorno precedente l’inizio del soggiorno, tuttavia, Tizio decede improvvisamente. Caia, allora, si rivolge ad un legale volendo ottenere la restituzione dell’importo interamente corrisposto a titolo di pagamento.

A seguito di richiesta fatta dal legale di Caia, di restituzione della somma di cui sopra, il legale rappresentante dell’Hotel Delle Rose, pur rammaricandosi dell’evento infausto, dichiara la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, atteso che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile.

Il candidato, assunte le vesti di legale di Caia, rediga atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto di Civile – 2008

Tizio promuove un’azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di Caio. La notifica dell’atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall’ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di Sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di Caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell’ufficiale giudiziario.

Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato Mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli e’ stata imposta l’assistenza, non consegna l’atto giudiziario al genitore ne ne fa parola alcuna a nessuno. All’inizio del 2007 Sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell’abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto.

Nel frattempo, il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di Caio e si conclude con la condanna di quest’ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell’atto stesso da parte sua e del curatore.

Assunte le vesti del difensore di tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più’ opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Atto di Civile – 2007

In data 15.01.1983, Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante Caio un terreno sito in Roma alla via Mareluna distinto in catasto al foglio x, particella Y. Con atto pubblico del 15.06.1986, Tizio dona il fondo di cui sopra all’associazione culturale Beta della quale è membro membro da svariati anni.

Caio appresa tale notizia del mese del luglio dello stesso anno 1986, recinta con paletti di ferro e cancello il fondo fin li condotto quale comodatario e lo occupa mediante la costruzione di immobile che adibisce a propria residenza principale.

In data 15.11.2007, l’associazione culturale Beta notifica a Caio atto di citazione innanzia al Tribunale di Roma con il quale, dopo aver premesso:

– di essere proprietario del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x, particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del 15.06.1986, reso da notaio Z.

– che, il contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data 15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai scaduto.

– che, a partire dal gennaio del 1988, Caio occupa senza titolo il fondo di proprietà dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso;

Chiedeva l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale condanna al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento del bene. Caio, ritenendo di aver ormai usucapito, si rivolge al proprio legale di fiducia conferendogli mandato alle liti per resistere in giudizio.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno.

Atto di Civile – 2006

Tizio è proprietario di un immobile nel centro di Roma dove è domiciliato e nel marzo 2005 decide di concederlo in locazione a Caio, che intende aprirsi una gioielleria. Il contratto regolarmente registrato, prevede il pagamento in contanti del canone di euro 1500 presso il domicilio di Tizio entro il giorno 2 di ogni mese. Dopo i primi sei mesi di regolare detenzione, per i mesi di ottobre novembre e dicembre corrisponde a Tizio il canone pattuito mediante assegni circolari.

Tizio, insoddisfatto, si rivolge al suo legale recitando di non aver mai incassato gli assegni su menzionati, di averli restituiti al conduttore e di averlo più volte contattato con diverse raccomandate per invitarlo a rispettare l’obbligo assunto con il contratto.

Il candidato assunte le vesti del legale di tizio rediga l’atto ritenuto più opportuno.

Atto di Civile – 2005

La società Alfa S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Gamma S.p.A., per sentire dichiarare risolto, per l’inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2-3-2000 e per ottenere il risarcimento dei danni. Assumeva che nell’anno 2000, appunto, contestualmente all’acquisto da parte sua di uno stabilimento della società Gamma, quest’ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di «ferritina», principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto.

Lamentava che nel dicembre del 2001, la società Gamma S.p.A. aveva comunicato l’intenzione di rinunciare, entro l’anno successivo, all’utilizzazione della «ferritina » di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica.

L’Amministratore delegato della Gamma S.p.A. si reca da un legale al quale — ad integrazione di quanto esposto nella citazione — rappresenta le ulteriori seguenti circostanze.

Il venir meno di fabbisogno di «ferritina» era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l’autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l’impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

Atto di Civile – 2004

Con atto di citazione del 14/9/2003 la società sportiva Gamma proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma con il quale su ricorso di Tizio veniva ingiunto il pagamento di Euro 10.000,00 pretesi per forniture di materiale da volley assumendo che il materiale ricevuto non era conforme a quello ordinato, non era stato possibile utilizzarlo e, di conseguenza, gli sponsors avevano ridotto i contributi.

Nel costituirsi in giudizio Tizio assumeva la piena conformità del materiale ed eccepiva comunque la mancata tempestività della denuncia del vizio con decadenza, quindi, dalla garanzia. Veniva disposta la CTU dalla quale risultava il basso livello di vestibilità delle divise in quanto le magliette erano per bambini dai 2 ai 7 anni mentre i pantaloni erano per bimbi dagli 8 ai 10 anni.

Il Tribunale con sentenza n. 920/2004 rigettava l’opposizione ritenendo redibitorio il vizio del materiale e, quindi, non esperibile l’azione in difetto di prova della tempestività della denuncia. Caio quale legale rappresentante della società Gamma si reca da un legale per decidere il da farsi.

Il candidato assunte le vesti del legale di Gamma rediga l’atto più opportuno soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto di Civile – 2003

Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Caio con il quale aveva concluso un contratto preliminare di compravendita avente come oggetto un appartamento e deducendo che il convenuto, immesso nel bene dopo il pagamento di un acconto, si era rifiutato di stipulare l’atto definitivo e di corrispondere il prezzo residuo, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento e condannarsi il convenuto al rilascio del bene e al risarcimento del danno.

Costituitosi in giudizio Caio asseriva che l’immobile si era rilevato affetto da gravi vizi costruttivi e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna dell’attore all’esatto adempimento del contratto, previa eliminazione dei difetti. Espletata CTU che accertava la presenza di gravi difetti costruttivi, il Tribunale accoglieva la domanda proposta da Tizio, condannando Caio al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Osservava il Tribunale che la condanna del promittente venditore all’eliminazione dei difetti dell’immobile può essere dichiarata unitamente alla statuizione che dispone il trasferimento ex art. 2932 c.c. solo nel caso in cui il promittente venditore abbia assunto l’obbligo specifico di costruire la cosa o di conformarla a determinate caratteristiche.

Nella fattispecie tale obbligo non risultava assunto. Nello schema causale del contratto preliminare, rilevava infine il Giudice di prima istanza, v’è solo l’obbligo, da parte del promittente venditore, di prestare il consenso per il trasferimento del bene. Non potendo l’eliminazione dei vizi essere richiesta neppure a titolo di risarcimento danni, il convenuto Caio avrebbe potuto ricorrere ad altri rimedi per far valere le proprie ragioni (risoluzione e riduzione del prezzo).

Caio si reca da un legale, al quale illustra le questioni nei termini di cui sopra e gli conferisce mandato alle liti.

Il candidato, assuntene le vesti, rediga l’atto ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

Atto di Civile – 2002

Tizio citava in giudizio i fratelli Caio e Sempronio. Premetteva che i fratelli Caio, Sempronio, Mevio e Filano si erano obbligati a vendergli un lotto di terreno edificabile sito in Roma, di proprietà della società Gamma, il cui capitale sociale apparteneva per intero ai quattro predetti fratelli; che il contratto preliminare relativo, avente ad oggetto il bene nella sua interezza, era stato sottoscritto solo da Caio e Sempronio; che la stipula del rogito non era intervenuta per il rifiuto opposto da Caio e Sempronio, mentre egli aveva provveduto a versare quanto pattuito a titolo di caparra confirmatoria; che dalla mancata disponibilità del bene erano a lui derivati danni che quantificava.

Concludeva chiedendo qualificarsi il contratto come preliminare di vendita di cosa altrui; dichiararsi la risoluzione dello stesso per inadempimento; condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Caio e Sempronio si recano da un legale.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più opportuno.

Atto di Civile – 2001

La compagnia di Assicurazioni “Zeta”, avente la Sede legale a Roma, dopo aver risarcito un proprio assicurato per il furto di un’autovettura avvenuto ad opera di ignoti in un parcheggio a pagamento installato, nei pressi dello svincolo di Caserta dell’autostrada Roma-Napoli, in un’area interamente recintata e protetta con un sistema di ingresso e di uscita automatizzato gestito dalla società “Alfa”, con sede a Napoli, conviene quest’ultima davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare alla rifusione della somma corrisposta al proprietario del veicolo.

La compagnia attrice, a sostegno della domanda, deduce che al rapporto di parcheggio in questione sia applicabile la disciplina del deposito a titolo oneroso di cui agli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile e che la responsabilità per la sottrazione del veicolo sia da attribuire alla società convenuta per la mancata predisposizione del servizio di vigilanza dell’area con apposito personale.

La società “Alfa” decide di opporsi alla domanda, anche perché citata in giudizio davanti al giudice di luogo diverso da quello della propria sede e da quello dove trovavasi il parcheggio in cui era avvenuto il furto.

Il legale rappresentante della suddetta società si rivolge perciò ad un avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga la comparsa di risposta evidenziando le problematiche di ordine processuale e di ordine sostanziale sottese al caso in esame.

Atto di Civile – 2000

Tizio acquista da Caio, commerciante al dettaglio, numerose tegole — prodotte dalla ditta Alfa — per ricoprire il tetto della propria villa.

Le tegole vengono consegnate all’acquirente direttamente dalla ditta Alfa. Le tegole — una volta poste in opera — si rivelano difettose e debbono essere sostituite. Tizio si rivolge ad un legale che provvede a citare in giudizio Caio, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c. oltre al risarcimento del danno.

Caio, nel costituirsi in giudizio, chiama in causa la ditta Alfa, chiedendo che quest’ultima — in caso di condanna di esso convenuto — sia a sua volta condannata al rimborso, in suo favore, delle somme da lui corrisposte.

Il candidato, assunte le vesti del difensore della ditta Alfa, rediga l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.

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