Pareri di diritto civile | anni 2000 – 2020

 

Parere di Civile n. 1 – 2019

L’imprenditore individuale Tizio si rivolge alla Società Gamma affinché la stessa acquisti un macchinario che è in vendita presso il negozio gestito da Caio e glielo conceda poi in locazione finanziaria.
Il contratto di Leasing viene stipulato e prevede il pagamento, a carico dell’utilizzatore Tizio, della complessiva somma di 60.000 euro, suddivisa in rate mensili di 1000 euro ciascuna. Contestualmente, la società Gamma e il fornitore stipulano un patto di riacquisto in forza del quale Caio, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e a seguito di apposita richiesta da parte della società Gamma, si obbliga a riacquistare il bene a un prezzo prestabilito.
Nel corso del rapporto contrattuale, però, Tizio non paga le ultime 10 rate pattuite. Caio, pur consapevole di non esservi tenuto e per evitare di essere costretto a riacquistare un bene che, in quanto usato, ha ormai perso gran parte del suo valore commerciale, decide di provvedere lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti e versa alla società concedente la somma di 10.000 euro. Successivamente Caio cita in giudizio Tizio dichiarando di agire in regresso ai sensi dell’articolo 1950 cc e chiedendo la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento. Tizio, ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, si rivolge ad un legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga un parere motivato illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

 

Parere di Civile n. 2 – 2019

L’imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l’amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l’appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all’uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre. Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, però, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere. Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l’inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di 35000 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto. Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell’altrui pretesa creditoria.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

 

Parere di Civile n. 1 – 2018

Tizio, residente nel comune di Alfa, è proprietario di un immobile denominato «Villa Adelaide», sito nella nota località balneare del comune di Beta. L’abitazione è però stabilmente occupata da Caio, il quale ne ha preso possesso a partire dal gennaio del 1980, allorché Tizio ha smesso di recarsi nell’immobile in occasione delle vacanze. In data 6 ottobre 2009, Tizio aliena «Villa Adelaide» all’amico di vecchia data Sempronio – che conosceva l’immobile per esservisi spesso recato durante le vacanze estive fino all’anno 1979 – e ne riceve il pagamento del corrispettivo di euro 120.000. Sempronio, dopo aver proceduto alla trascrizione dell’atto di vendita in data 20.10.2009, si reca nel Comune di Beta per prendere possesso dell’immobile ma vi trova Caio, che gli nega l’accesso. Successivamente il Tribunale di Beta, con sentenza passata in giudicato in data 4 luglio 2011, dichiara Caio proprietario di Villa Adelaide per usucapione, in virtù del possesso protrattosi per venti anni alla data del 20 gennaio 2000. La causa era stata introdotta da Caio contro Tizio (rimasto contumace) con atto di citazione notificato in data 10.3.2009. Tizio dunque, preoccupato per le rivendicazioni di Sempronio in relazione alla compravendita dell’immobile, si reca dal proprio avvocato per un consulto.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando tutte le questioni sottese al caso.

 

Parere di Civile n. 2 – 2018

Tizio gioca una partita a poker con quattro sconosciuti, nel corso della quale viene bevuta da tutti una consistente quantità di whisky. All’esito della mano finale Tizio perde l’importo di euro 1.000 in favore di Caio. Non avendo con sé tale importo, chiede ed ottiene 24 ore di tempo per saldare il debito, ma non riesce a procurarsi la somma necessaria. Pertanto, dietro pressioni di Caio e degli amici di quest’ultimo che avevano partecipato alla partita, sottoscrive una dichiarazione con la quale promette il pagamento della vincita a Caio entro le successive 48 ore. Dopo aver pagato la soma, però, Tizio si rivolge al proprio legale rappresentando che gli altri giocatori avevano barato al gioco e che la promessa di pagamento gli era stata estorta dietro minacce di gravi ripercussioni alla propria integrità fisica.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso ed individuando le varie possibilità di tutela offerte dall’ordinamento.

 

Parere di Civile n. 1 – 2017

In data 9 febbraio 2015, Caio, di 86 anni e suo nipote Mevia di 43 anni stipulano con l’assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore:

Caio trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell’appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per sé l’usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari. alla pulizia della casa al supporto della somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni spostamento necessario.
Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla.

In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologia non curabile con un’aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia, portata a conoscenza di tale triste notizia, a convincerla a sottoscrivere il contratto.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.

 

Parere di Civile n. 2 – 2017

In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un ‘auto condotta da sempronio.
In data 15 aprile 16 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che la segnerà per tutta la vita.
In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell’autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l’insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.

 

Parere di Civile n. 1 – 2016

Nel corso della seconda lezione di equitazione all’interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra.
Condotto al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni.
Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell’esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima.
Malgrado l’intervento chirurgico venga eseguito a regola d’arte, con conseguente immobilizzazione dell’arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.
I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall’inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l’istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell’iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all’intervento chirurgico; – che per l’intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell’urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.

 

Parere di Civile n. 2 – 2016

Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive. Nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall’amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno; successivamente nel maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell’amico Mevio.
Nel febbraio del 2016 Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno lasciatogli in eredità da Mevio, nonché di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 pari al prezzo dell’appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio.
A sostegno della prima pretesa Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul terreno, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005, dal momento che il disponente Sempronio non era titolare di alcun diritto sul bene donato.
Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che l’acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore che doveva considerarsi nulla per aver rivestito la forma prescritta dalla legge.
Caio, che vive dalla data della prima donazione (peraltro immediatamente trascritta), aveva goduto direttamente del terreno adibendolo a orto. Preoccupato per quanto rappresentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale, al quale dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse, in realtà, di proprietà di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio , rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le regioni del proprio assistito.

 

Parere di Civile n. 1 – 2015

Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90 mila situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive.
Poco prima di morire, Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60 mila euro in favore dell’amico Sempronio in data 10.1.2015.
L’altro figlio Mevio, subito dopo l’apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.
Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.

 

Parere di Civile n.2 – 2015

Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l’altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all’assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula.
In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa. Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell’avversa pretesa, chiede ed ottiene l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa.
Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell’illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l’alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell’intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame.

 

Parere di Civile n. 1 – 2014

Tizio, proprietario, concede in locazione un appartamento a Caio che lo adibisce ad abitazione propria e della propria famiglia. In prossimità della scadenza del contratto Tizio intima licenza per finita locazione e cita in giudizio Caio per la convalida. All’udienza fissata per la convalida Caio compare personalmente e non si oppone e il giudice convalida la licenza, fissando per il rilascio la data del 10/01/2014. Caio non adempie e Tizio gli notifica quindi il 20/02/2014 atto di precetto; in data 31/03/2014 l’ufficiale giudiziario notifica a Caio preavviso di rilascio per la data del 20/07/2014. Caio il 10/05/2014 si reca in vacanza per alcuni giorni con la sua famiglia e in data 20/05/2014, al suo rientro, verifica di non essere in grado di rientrare nell’appartamento utilizzando le chiavi in suo possesso.
Interpella quindi Tizio il quale gli spiega di avere provveduto egli stesso a cambiare la serratura della porta d’ingresso. Pur offrendo la restituzione dei beni di Caio ancora presenti in casa, Tizio dichiara di non essere disposto a consegnargli le nuove chiavi in quanto egli ritiene di avere agito legittimamente in virtù del titolo esecutivo.
Assunte le vesti del difensore di Caio il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare quali iniziative possa intraprendere il proprio assistito al fine di riprendere il godimento dell’immobile in questione.

 

Parere di Civile n. 2 – 2014

Tizio, proprietario di un terreno, concede a Caio, proprietario del fondo confinante, di parcheggiare la propria autovettura su una porzione del suo terreno. Per formalizzare tale accordo gli stessi stipulano una scrittura privata in cui si legge che Tizio dichiara di costituire su una determinata porzione del suo fondo una servitù di parcheggio a beneficio del fondo di Caio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Caio inizia dunque a parcheggiare la propria autovettura sul terreno di Tizio.
Dopo circa 2 anni Tizio vende il proprio terreno, nel frattempo divenuto edificabile, alla società Alfa, facendo espressa menzione nel contratto della servitù a suo tempo costituita a favore di Caio. Divenuta proprietaria, Alfa decide di costruire sul terreno un albergo di ampia cubatura che dovrebbe comprendere anche l’area destinata al parcheggio di Caio. Alfa tuttavia trova l’opposizione di Caio, che intende continuare ad usufruire del terreno per parcheggiarvi la propria autovettura in considerazione della servitù a suo tempo costituita a vantaggio del suo fondo e che egli ritiene opponibile ad Alfa non solo perché costituisce un diritto reale, ma anche perché espressamente menzionata nel contratto stipulato tra Tizio e Alfa.
Assunte le vesti del legale della società Alfa, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare i profili relativi ai requisiti per la valida costituzione di una servitù prediale.

 

Parere di Civile n. 1 – 2013

La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l’importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso.
Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all’esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno). Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente. Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
Ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, quali effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e quali azioni possono essere esercitate dalla creditrice.

 

Parere di Civile n. 2 – 2013

Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a tizio e Caia l’importo di euro 250.000, per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011. A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.

Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.

 

Parere di Civile n. 1 – 2012

Caio, cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 1994 e il 2008, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie in particolare sulle prescrizioni dell’eventuale ripetizione di indebito, sull’anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.

 

Parere di Civile n. 2 – 2012

Alla morte di Mevia in Roma si apre la successione fra i coeredi Tizio, Caio e Sempronio, figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l’eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l’assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l’esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisamente ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l’acquisto di un apparamento nella zona di Roma che “Sempronio preferisce” e l’acquisto di un servizio di posate in argento. Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento.
Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l’istituto del prelegato l’eventuale azione di riduzione per lesione.

 

Parere di Civile n. 1 – 2011

L’agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà. L’incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l’ agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell’intervento di altra agenzia immobiliare, l’agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta.
Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l’ eventuale riconoscimento parziale della provvigione.

 

Parere di Civile n. 2 – 2011

Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell’intera fornitura di gasolio.

Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere, illustrando gli istituti sottesi alla fattispecie, e soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

 

Parere di Civile n. 1 – 2010

La società Beta conferisce a tizio dottore commercialista incarico professionale di difendere innanzi alla competente commissione tributaria provinciale in un contenzioso tributario particolarmente complesso relativo a taluni contestati avvisi di rettifica in forza di suddetto incarico, Tizio svolge per un lungo periodo di tempo l’attività professionale difensiva. nel corso di tale attività il professionista tizio riceve una missiva proveniente dalla società Beta con la quale gli si comunica l’intenzione di affiancargli nel compimento dell’attività difensiva l’avvocato Caio specializzato nella materia fiscale a seguito del procedimento. Al ricevimento della missiva tizio comunica alla società Beta la propria volontà di recedere dal contratto.

Nel contesto della medesima missiva lo stesso formula richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione del compenso oltreché il risarcimento del danno subitoI il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta rediga parer motivato in ordine alla fondatezza della pretesa del professionista Tizio.

 

Parere di Civile n. 2 – 2010

Il comune di Gamma interessato all’adempimento di oneri testamentari relativi all’eredità di Tizio da parte dell’ente Alfa, sottoponeva la questione all’esame dell’avvocato Sempronio richiedendo allo stesso un parere sulla possibilità di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell’ente all’esecuzione di detti oneri. Sulla scorta del parere favorevole espresso dall’avvocato Sempronio circa la sussitenza dei presupposti legali della domanda, il comune di Gamma aveva quindi promosso giudizio tramite il medesimo legale.

Il giudizio aveva avuto, però esito sfavorevole in quanto l’adito tribunale aveva rigettato la domanda avendo accolto l’eccezione di prescrizione dell’azionato del diritto sollevata dall’ente convenuto. Successivamente l’avvocato Sempronio formulava richiesta di pagamento dell’importo di 12.000 euro a titolo di compenso per le prestazioni commissionate rese in favore del comune. Dinnanzi a tale pretesa il comune contestava a mezzo di lettera raccomandata la pretesa in particolare evidenziava che la prescrizione del diritto avrebbe dovuto essere rilevata dal professionista in quanto intervenuta anteriormente all’introduzione della domanda.
L’avvocato Sempronio allora, ribadiva con una nuova missiva la propria pretesa ed evidenziava:

  1. a) che nel corso del giudizio lo stesso giudice aveva rilevato con propria ordinanza la probabile infondatezza dell’eccezione di prescrizione;
  2. b) che il discutibile diverso avviso in sede di decisione finale lo aveva indotto a consigliare la proposizione dell’appello che, tuttavia, non era stato proposto per volontà del comune, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza;
  3. c) che l’omesso rilievo in sede di parere del decorso del termine prescrizionale non stava a indicare che egli avesse colposamente ignorato il problema;
  4. d) infine, che l’incarico professionale di promuovere un’azione a tutela del diritto del cliente non poteva implicare la lungimirante revisione di tutte le possibili avverse contestazioni specie di queste deducibili con eccezioni in senso proprio.

Il candidato, assunte le vesti di legale del comune di gamma rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

 

Parere di Civile n. 1 – 2009

La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società Beta per la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di difficoltà economica, soprattutto in relazione alla generale contrazione degli acquisti degli automobili, la casa automobilistica società Beta rappresenta con ripetute missive alla società concessionaria la necessità di modificare in senso a se più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto, in particolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti.

Poiché la società Alfa dichiara , mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società automobilistica Beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti.
Il candidato, assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, analizzi il candidato la questione sotto il profilo dell’applicabilità alla fattispecie dell’istituto dell’abuso del diritto.

 

Parere di Civile n. 2 – 2009

Con testamento olografo, Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei due figli, Caio e Sempronia. In particolare, con suddetto testamento olografo, il de cuius manifestava la volontà di attribuire a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma Via delle Rose ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma Via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali. Nell’atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente condizione: “qualora al momento dell’apertura della mia successione mio figlio Caio non si sarà risposato, ad esso lascio in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l’usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di Via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di Via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli”.

Caio si rivolge allora ad un legale per valutare se sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva incorso il procedimento di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione alla sua libertà di contrarre nuovo matrimonio.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, premessi brevi cenni sulla libertà testamentaria e sui limiti di apponibilità di una condizione nell’atto testamentario, analizzi la questione della validità della clausola in oggetto, precisando le previsioni normative di riferimento e gli effetti sul testamento.

 

Parere di Civile n. 1 – 2008

Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude un contratto preliminare di vendita a Caio – con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 – avente ad oggetto un terreno che Caio, ingenuamente, ritiene sia di proprietà di Tizio per aver osservato quest ultimo, da una dozzina di anni, esercitare di fatto su di esso, pacificamente, i diritti del proprietario. Nell’ occasione Caio corrisponde a Tizio la somma di denaro stabilità a titolo di acconto. Nel novembre 2008 Caio, scopre che il diritto di proprietà sull’ immobile spetta a Sempronio, fratello di Tizio.

Il terreno, in effetti, si trova tra due fondi, l’uno di proprietà di Tizio e l’altro di proprietà di Sempronio , e quest ultimo non aveva contrastato Tizio allor quando questi aveva allargato la sfera del possesso, ricomprendendo in esso il terreno intermedio di Sempronio.

Caio decide di agire prontamente in giudizio chiedendo, in via principale, l’annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore e, in via subordinata la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, e chiedendo , altresì la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno subito, avendo egli rinunciato ad acquistare un altro terreno di valore equivalente, sito nella stesa zona, di proprietà di Mevio , che frattanto lo ha venduto ad altri. Tizio si reca dal proprio avvocato.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

 

Parere di Civile n. 2 – 2008

In un piccolo palazzo nella zona residenziale della città sono siti soltanto due appartamenti, l’uno al primo piano, l’altro al secondo piano, entrambi di proprietà di Tizio, che abita al primo ed ha fin ora tenuto libero il secondo. Tizio decide di vendere l’appartamento sito al secondo piano a Caia che ne diventa proprietaria. Tizio ha sempre trascurato di curare l’androne del fabbricato e tutt’ora continua a manifestare disinteresse al riguardo quando Caia gliene parla.

Per la migliore conservazione del locale, in effetti , appare necessario provvedere alla tinteggiatura della parete e alla risistemazione della pavimentazione in alcuni punti. Caia decide di fare eseguire i lavori durante le ferie estive, quando Tizio è in montagna, senza interpellarlo.

Al ritorno di Tizio, Caia richiede una somma di ammontare pari alla metà delle spese che ha sostenuto, delle quali ribadisce la necessità. Tizio nega il rimborso affermando che nessuna somma era dovuta in mancanza del suo previo consenso. Caia minaccia, pertanto, un’azione giudiziaria per il recupero della somma, e, anzi, assume che richiederà anche i danni, per essere stata costretta alla spesa dall’incuria di Tizio. Tizio si reca dall’avvocato.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

 

Parere di Civile n. 1 – 2007

Tizio, vedovo, il 10.01.1996, muore lasciando testamento olografo, pubblicato il 20.03.1997, nel quale dispone dell’intero suo patrimonio in favore della badante Venia, in segno di riconoscenza per averlo accudito con affetto e premura durante gli ultimi anni della propria vita, evitando volontariamente di istituire eredi i suoi tre figli, Caio, Sempronio e Filano. Venia, che precedentemente alla pubblicazione del testamento, era tornata nel suo paese di origine, al ritorno in Italia, a tre anni dalla morte di Tizio e, venuta a conoscenza del lascito in suo favore, accetta l’eredità devolutale.

Il 20.06.2007, Caio, che sta affrontando delle difficoltà finanziarie, decide di promuovere azione di riduzione nei confronti di Venia.

I suoi fratelli, invece, nel rispetto della memoria del genitore deceduto, decidono di non seguire il suo esempio, e rinunciano all’azione di riduzione. Successivamente Venia viene pertanto convocata, con atto notificato il 20.09.2007, di fronte al tribunale competente con la richiesta di Caio di procedere a riduzione della disposizione in suo favore, con attribuzione della quota di legittima pari ai 2/3 dell’asse ereditario, per accrescimento della quota ex art. 522 c.c. o in via subordinata alla metà dell’eredità, ai sensi e per l’effetto dell’art. 537 comma 1 c.c.. Venia dunque si rivolge a un legale di fiducia per conoscere di quali mezzi dispone, per tutelare le proprie spettanze.

Premessi brevi cenni sull’azione di riduzione, il candidato, assunte le vesti del legale di Venia, rediga motivato parere evidenziando le problematiche relative alle conseguenze della rinunzia all’azione di riduzione e alla prescrizione dei termini per proporre suddetta azione.

 

Parere di Civile n. 2 – 2007

Tizio nel giugno del 2000 vendeva a Caio un appartamento di cospicuo valore sito all’ interno del condominio Beta, omettendo all’acquirente che l’appartamento in questione necessitava di diversi, sia pur modesti, lavori di ristrutturazione, soprattutto in relazione ad un muro dell’appartamento per il quale 5 anni addietro il condominio confinante aveva proposto azione di danno temuto ottenendo, altresì, la condanna del condomino Beta, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza.

Caio, nel marzo 2007 scopre tale evenienza e, rivoltosi al suo legale di fiducia gli espone la questione nei termini di cui sopra, chiedendogli un parere in ordine alla possibilità di proporre ancora azione di annullamento del contratto di acquisto dell’appartamento per dolo del venditore. Caio, infatti, afferma che se Tizio non gli avesse taciuto le circostanze di cui sopra di certo non avrebbe acquistato l’appartamento.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sul dolo contrattuale quale vizio del consenso, rediga motivato parere in ordine alla proponibilità di un eventuale azione di annullamento.

Parere di Civile n. 1 – 2006

Tizio nel Maggio 2004 conclude con Caio un contratto avente ad oggetto la fornitura di scatole di cartone, che però, risultano difettosi per l’esistenza di vizi che le rendono inidonee all’uso al quale sono destinate.

Tizio decide pertanto di sospendere il pagamento, in quanto i vizi della merce, sebbene riconosciuti dal venditore, sono rimasti tali anche dopo che il venditore si era impegnato ad eliminarli. Nel Luglio 2005 Caio propone un’azione nei confronti di Tizio per ottenere il pagamento, facendo presente che l’acquirente è decaduto dalla garanzia ex art. 1490 C.C., per tardiva denuncia dei vizi.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulla novazione, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in esame.

 

Parere di Civile n. 2 – 2006

I coniugi Tizio e Caia, noti professionisti, il 15.7.05 decidevano di partire, di notte, per le sospirate vacanze insieme ai due figli, Primo e Secondo di 16 e 17 anni. A metà viaggio, sul tratto Roma – Firenze, Tizio finiva in una grossa voragine posizionata in piena curva, provocata da un violento temporale avvenuto nei giorni precedenti.

A seguito dell’incidente Tizio e Caia, riportavano ferite gravissime, e nonostante i ripetuti interventi chirurgici nel Maggio 2006 morivano, mentre Primo e Secondo se la cavavano con piccole fratture.

Divenuti maggiorenni Primo e Secondo si rivolgevano ad un legale per un parere, facendo presente che la voragine non era segnalata e che, ormai, sono caduti in difficoltà economiche tali da temere di non poter più continuare gli studi di giurisprudenza.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Primo e Secondo, premessi brevi cenni sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rediga motivato parere sulla questione, evidenziando in particolare quali danni potranno essere fatti valere in giudizio.

 

Parere di Civile n. 1 – 2005
Tizia si reca da un legale, al quale espone quanto segue. In sede di giudizio di separazione personale tra coniugi, con provvedimento presidenziale è stato a lei assegnato l’appartamento di proprietà di Sempronio e da questi concesso in comodato al figlio Caio, marito di Tizia.

Tizia, nel rappresentare al legale il proprio timore che il suocero possa agire per ottenere la restituzione dell’immobile, precisa che al comodato non fu apposta una scadenza e che l’appartamento destinato a casa familiare fu concesso per soddisfare, appunto, esigenze abitative della famiglia, composta, oltre che dai coniugi, anche da due figli minorenni, affidati entrambi, in sede di separazione, alla madre.

Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul comodato, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

 

Parere di Civile n. 2 – 2005
Tizio, quale titolare del camping «Mare Azzurro» si reca da un legale, al quale espone quanto segue. Nel giugno del 2004 era stato stipulato con Caio, assessore al Comune di Zeta, un contratto in virtù del quale egli si impegnava a dare, per il tempo di due mesi, presso un bungalow facente parte della struttura turistica del camping, un alloggio a Sempronio ed alla sua famiglia, sfrattati.

Decorso il termine stabilito, Sempronio e la sua famiglia continuavano a detenere il bungalow, senza che nessun pagamento fosse mai stato effettuato a favore di Tizio, a nulla essendo approdate le reiterate richieste di rilascio del bene e di pagamento del prezzo pattuito.

Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul contratto a favore di terzo e sul contratto atipico o misto, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla questione sottoposta al suo esame.

 

Parere di Civile n. 1 – 2004

Tizio, Caio e Sempronio hanno con distinti contratti datati 10-1-2002 comprato da Mevio, venditore, tre distinti appartamenti situati a Roma, senza le necessarie licenze di abitabilità, con l’impegno nell’accordo di ottenere la relativa documentazione entro il 31-7-2002.

Decorso inutilmente tale termine e dato che gli accordi contrattuali non sono stati adempiuti, dopo la messa in mora di Mevio avvenuta il 31-7-2002, Tizio, Caio e Sempronio decidono di rivolgersi ad un avvocato cui raccontano i fatti, come sopra descritti per sapere se hanno la possibilità di svolgere domanda giudiziale che abbia per oggetto sia il risarcimento in forma specifica dell’adempimento delle prestazioni contrattuali sia il riconoscimento di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per perfezionare le pratiche amministrative per ottenere le relative licenze di abitabilità.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, Caio e Sempronio, rediga parere motivato sulle questioni suggerite in traccia, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

Parere di Civile n. 2 – 2004

Tizio si reca da un legale al quale espone quanto segue.

Egli è detentore, nelle vesti di conduttore di un appartamento ad uso abitativo, il quale confina con il fondo di Caio. Caio incaricava Sempronio mediante contratto di appalto dei lavori di escavazione per una profondità di 3 m sotto il livello del suolo del terreno e nella parte di terreno confinante con la casa in cui Caio abitava.

In conseguenza dei lavori di escavazione una parete dell’appartamento abitato da Tizio crollava e venivano distrutti i mobili che ivi si trovavano determinando danni complessivi di € 8.000. Tizio chiede un parere motivato circa la proponibilità di un’azione giudiziaria diretta nei confronti di Caio per il risarcimento dei danni.

Voglia il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, redigere parere motivato sulle questioni suggerite in traccia, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

Parere di Civile n. 1 – 2003

I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue: il giorno 10 maggio 2001 Caio di anni nove, figlio dei predetti coniugi, veniva investito da un’autovettura condotta da Sempronio. Nel sinistro il minore riportava lesioni che ne cagionavano il decesso.

Il sinistro si verificava in una strada provinciale, subito dopo che il minore era disceso nel luogo indicato dai genitori, peraltro in quel momento assenti, da un automezzo guidato dalla guardia comunale Filano e adibito dal comune di Campagnano Romano al trasporto gratuito degli alunni della scuola materna ed elementare.

Con sentenza irrevocabile del Trib di Roma emessa nel procedimento penale, Sempronio era assolto dal reato di omicidio colposo perchè il fatto non costituisce reato.

Ad avviso dei coniugi Tizio e Mevia è ravvisabile nell’occorso la responsabilità del comune, potendosi considerare la morte del figlio come effetto dell’omissione da parte del dipendente comunale della doverosa cautela idonea ad assicurare l’incolumità del minore a lui affidato. Di conseguenza, sempre ad avviso dei suddetti coniugi, il comune è tenuto al risarcimento dei danni.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

 

Parere di Civile n. 2 – 2003

I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue: Caio, con quattro testamenti olografi redatti nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1998 aveva istituito i predetti coniugi legatari, assegnando a Tizio la proprietà di un terreno e di una casa con giardino ed a Mevia la somma di cinque milioni di vecchie lire e il denaro depositato presso l’ufficio postale di P.zza Bologna in Roma.

Con due testamenti di data più recente, redatti fra il 2000 ed il 2002 lo stesso Caio aveva nominato suo erede universale sempronio.

I predetti coniugi chiedono al legale se ed a quali condizioni le disposizioni testamentarie a loro favore sono da considerare valide ed efficaci.

Il candidato assunte le vesti del legale rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie al suo esame.

 

Parere di Civile n. 1 – 2002

La ditta Alfa, a mezzo del proprio legale, richiede alla ditta Beta il pagamento di euro 10.000 quale prezzo di una fornitura di materiale destinato ad essere utilizzato nel ciclo di lavorazione della ditta acquirente esercente attività siderurgica.

Il titolare della ditta Beta si reca dal proprio legale, al quale espone i fatti come segue. La merce oggetto del rapporto aveva evidenziato vizi a causa dei quali si era dovuto scartare parte del materiale e si erano registrate lamentele da parte dei diretti destinatari del prodotto finito.

Inoltre, fa presente al legale di aver inviato alla società venditrice — dopo la consegna del materiale e dopo aver rilevato i vizi in parola — una lettera con la quale aveva dichiarato di essere disposto a pagare, riservandosi di addebitarle il danno subìto. Conclude manifestando la sua intenzione di chiedere la risoluzione del contratto — o in subordine la riduzione del prezzo — e la condanna della società venditrice al risarcimento del danno.

Il candidato, assunte le vesti del legale — premessi brevi cenni sull’azione di risoluzione del contratto e sull’azione di riduzione del prezzo ( quanti minoris) — rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

 

Parere di Civile n. 2 – 2002

Tizio si reca da un legale esponendo quanto segue. In data 20 agosto 2001 egli si trovava sulla seggiovia denominata «Alfa» in località «Beta», quando giunto a destinazione, dopo la fine della corsa, sganciava la barra di protezione e, non essendosi avvicinato nessun addetto all’impianto che lo aiutasse a scendere, perdeva l’equilibrio, cadeva in terra e riportava gravissime lesioni personali.

Precisava che, nello scendere, non aveva richiamato, a differenza di quanto avevano fatto altri trasportati, l’attenzione dell’addetto alla stazione.

Il candidato, assunte le vesti del legale — premessi sommari cenni sul contratto di trasporto di persone — rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

 

Parere di Civile n. 1 – 2001

Un magazzino di proprietà di Tizio sito in uno stabile condominiale viene allagato dalle acque provenienti dalla conduttura fognaria di proprietà comune ostruita – così come accertato attraverso un’indagine tecnica – dal materiale scaricatovi da uno dei sovrastanti appartamenti non individuato con esattezza.

Il condominio, richiesto da Tizio del risarcimento dei danni provocati al locale ed alla merce che vi era depositata, in quanto cagionati da cosa in custodia, rifiuta – con regolare delibera assembleare – il relativo pagamento declinando la propria responsabilità in ordine alla produzione dell’evento dannoso.

Tizio si rivolge ad un legale per la tutela delle proprie ragioni.

Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi cenni generali sulla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, rediga un motivato parere.

 

Parere di Civile n. 2 – 2001

Tizio, celibe, proprietario di un appartamento, convive in esso more uxorio con la vedova Caia. Tra i due viene sottoscritta una scrittura privata, con la quale l’uomo concede in comodato gratuito l’appartamento alla donna, fino a quando questa non porrà eventualmente di propria iniziativa termine alla convivenza.

Qualche tempo dopo, Tizio, invaghitosi di un’altra donna, va ad abitare con questa, chiedendo subito dopo alla convivente abbandonata la restituzione dell’appartamento.

Tizio sostiene a tal fine che il contratto di comodato, afferendo ad una convivenza fuori dal matrimonio, era contrario all’ordine pubblico e quindi nullo. Sostiene inoltre che il negozio era da ritenersi sciolto con la cessazione della precedente convivenza in quanto funzionale al mantenimento di un rapporto familiare di fatto. Caia, intendendo opporsi alla richiesta di rilascio dell’appartamento, si rivolge ad un legale per un parere.

Il candidato, assunta la veste del legale, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

Parere di Civile n. 1 – 2000

Tizio acquista da Caio un appartamento sito in un immobile in regime di condominio.

Nell’atto di acquisto viene inserita una clausola per effetto della quale vengono esplicitamente esclusi dall’alienazione i posti macchina del cortile.

La clausola viene apposta perché, essendo i posti macchina non delimitati ed in numero insufficiente per il parcheggio di un’autovettura per ogni condomino, è interesse di Caio, condomino, limitare il numero di persone che hanno titolo per parcheggiare in detto cortile.

In epoca immediatamente successiva alla stipula dell’atto Tizio, infastidito per il fatto di non poter usufruire di un posto macchina, si rivolge ad un legale, chiedendo se sia possibile agire nei confronti del suo dante causa.

Il candidato, assunte le vesti di legale, premessi brevi cenni generali sulla problematica relativa all’applicazione dell’art. 1117 c.c., rediga motivato parere.

 

Parere di Civile n. 2 – 2000

Tizia, cadendo sui vetri di una bottiglia, riporta, tra l’altro, la recisione del nervo mediano e di quello ulnare.
Sottoposta ad intervento chirurgico, presso una struttura pubblica, ad opera di un chirurgo dipendente da essa struttura, rimane menomata riportando una forte limitazione alla funzionalità della mano destra.
Poiché Tizia ha motivo di ritenere che l’insuccesso dell’intervento sia conseguenza della mancata, tempestiva rilevazione della recisione sopra indicata, si rivolge ad un legale, al fine di ottenere il risarcimento danni.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sintetici cenni sulla responsabilità per prestazione professionale, rediga motivato parere indicando, in particolare, le argomentazioni giuridiche per cui ritenga debbano, nel caso di specie, trovare applicazione i principi propri dell’illecito extracontrattuale ovvero, al contrario, quelli che disciplinano la responsabilità conseguente a contratto d’opera professionale.

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