In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per la comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c.

1. I nuovi termini post Cartabia

La nuova fase decisoria prevede che venga fissata un’udienza, (di rimessione della causa al collegio / di rimessione della causa in decisione), rispetto alla quale decorrono, a ritroso, tre termini, rispettivamente per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima), per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni prima) ed, infine, per il deposito delle memorie di replica (15 giorni prima).

Quindi, nel dettaglio, ex art. 189 c.p.c. i termini sono:

  • 1. Note di precisazione delle conclusioni
    fino 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171 ter
  • 2. Memoria conclusionale
    fino a 30 giorni prima dell’udienza per depositare memorie limitate al solo riepilogo delle tesi difensive già esposte, contestando gli argomenti e le conclusioni avversarie;

  • 3. Memoria di replica
    fino a 15 giorni prima dell’udienza per depositare memorie per replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate.

Facciamo qualche doverosa precisazione:

  • Il giudice, nel rimettere la causa in decisione, ha il dovere di fissare tali termini;
  • Il termine è affidato in contemporanea a tutte le parti;
  • Le parti hanno la facoltà non l’obbligo di depositare le memorie, possono essere oggetto di rinuncia e, in tal caso, il giudice può trattenere la causa immediatamente in decisione;
  • Il deposito avviene in via telematica;
  • I termini sono perentori, ciò significa che una volta spirato si consuma il potere, salva la possibilità di rimessione in termini.

2. Il contenuto

La comparsa conclusionale viene tradizionalmente suddivisa in due parti:

  1. La prima ripercorre, in modo oggettivo, l’intero svolgimento del processo, sintetizzando:
    • gli atti introduttivi di parte;
    • le memorie ex art 171 ter c.p.c.;
    • quanto accaduto nelle udienze;
    • le istanze e i provvedimenti istruttori;
    • l’esito dell’eventuale C.T.U. e gli elementi probatori acquisiti.
  2. La seconda è dedicata alla vera e propria difesa, valutando nel merito:
    • le risultanze istruttorie;
    • il soddisfacimento degli oneri probatori;
    • la verità dei fatti allegati, la loro qualificazione e sulle loro conseguenze giuridiche.

3. Schema

Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza richiamata possiamo schematizzare come segue:

  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale del merito
  • Qualificazione atto: Comparsa conclusionale
  • Normativa da richiamare: 189 c.p.c.

  • Destinatario: Giudice

  • Oggetto: Riepilogare le tesi difensive già esposte, contestando gli argomenti e le conclusioni avversarie

  • Limiti temporali: Termine perentorio di 60 giorni prima dell’udienza
  • Limiti modificazioni: Inammissibili domande ed eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum

4. Formula

Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].

Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!

TRIBUNALE DI …

R.G.N. … – SEZ. … – G.I. dott. …

Comparsa conclusionale ex art. 189, c.1, n.2 c.p.c.

Per:
[Attore / Convenuto] …

Contro:[Convenuto / Attore]

PREMESSO CHE

[fatti di causa del processo]

  • [breve ricostruzione storica degli eventi processuali introduttivi]
  • Con atto di citazione notificato il …, l’attore citava in giudizio il convenuto chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: [riportare le conclusioni]
  • Si costituiva in giudizio il convenuto, depositando il proprio fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l’accoglimento delle proprie conclusioni: [riportare le conclusioni]
  • Terminata la fase istruttoria, all’udienza del gg/mm/aaaacon provvedimento depositato in data gg/mm/aaaa, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.

CONSIDERATO CHE

  • L’istruttoria ha principalmente messo in evidenza quanto segue:
    • a) …. (Verbale del …, doc. __);
    • b) …. (Verbale del …, doc. __).

Alla luce di tali risultanze istruttori è possibile concludere che la domanda di [attore / convenuto] è fondata/infondata e merita l’accoglimento/rigetto, in quanto è emerso che …

Le eccezioni di controparte, invero, si sono confermate del tutto infondate in fatto ed in diritto, e sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio:
infatti … [argomentare in fatto e in diritto]

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, [l’attore / il convenuto], come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo, così come modificate nella memoria ex art. 173 ter c.p.c. e che, per comodità, vengono qui di seguito trascritte:

  • [riportare le conclusioni]

… [luogo], lì … [data]

Avv. Efficace

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