• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Costituisce illecito trattamento di dati sanitari, operato dal Comune, la comunicazione all’Inps di copia integrale del verbale della visita medica eseguita da un suo dipendente, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla valutazione medico legale circa l’idoneità all’impiego, anche altri dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché a informazioni anamnestiche, non possono ritenersi indispensabili al buon esito del procedimento e, quindi, devono essere oscurati.

(Cass. Civ. Sez. 1, n. 9919 del 28/03/2022).

  • La vicenda processuale

Il tribunale di Velletri ha respinto l’azione risarcitoria promossa da N.A. contro il comune di […] per i danni conseguito a un illegittimo trattamento dei suoi dati personali in occasione della presentazione della domanda di pensione per infermità dovuta a causa di servizio.
La deduzione era stata affidata al rilievo che il comune, dopo la sottoposizione del dipendente alla visita medica, aveva trasmesso all’Inps anche il verbale della commissione medica in forma integrale, contenente non solo il giudizio medico legale ma anche il giudizio diagnostico e i dati anamnestici, con specifici riferimenti alle patologie riscontrate (“cirrosi epatica HCV”, “grave disturbo reattivo”, “episodi di disorientamento”, “complessivo deterioramento cognitivo”, “ipoacusia”).

Il risarcimento era stato chiesto in considerazione dell’essere stato, N., ripetutamente avvicinato dai colleghi col fine di ottenere assicurazioni circa la non contagiosità dell’affezione epatica, indice del fatto che tutti avevano potuto prendere cognizione dei referti diagnostici.
Il tribunale, a valle del richiamo delle diposizioni di legge in materia di trattamento dei dati sensibili, ha respinto la domanda con le seguenti due frasi: (i) “nel caso di specie non risulta provata proprio l’utilizzazione ulteriore di quei documenti sanitari che sono stati trasmessi solo all’istituto preposto all’accertamento”; (ii) “risulta soltanto la trasmissione degli accertamenti sanitari ai fini della valutazione e pertanto necessaria”.

Il N. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria.

  • I Motivi della decisione

I. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 4, 11, 20,22 (cd. cod. privacy), per avere il tribunale erroneamente consentito al comune l’utilizzazione e la diffusione dei dati sanitari contenuti nel verbale di visita dell’Asl di […], in contrasto col principio di indispensabilità in materia di protezione dei dati stessi. Col secondo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere il tribunale esaurito ogni questione con motivazione in concreto affidata a sole quattro righe, oltre tutto in contrasto con le argomentazioni complessivamente adottate.

II. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato. Questa Corte, in tema di protezione dei dati personali, ha già chiarito che costituisce illecito trattamento di dati sensibili l’avvenuta comunicazione, benché effettuata in maniera riservata, da un soggetto pubblico a un altro, della copia integrale del verbale relativo all’accertamento sanitario eseguito dalla commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta della parte interessata volta a ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla necessaria valutazione medico legale circa l’idoneità all’impiego, altri dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obbiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché a informazioni anamnestiche, debbono considerarsi irrilevanti ai fini del buon esito del procedimento e, pertanto, da omettere (Cass. n. 11223-15).

III. Il principio, affermato con specifico riferimento alle informazioni relative a un’infezione da HIV, è ovviamente da estendere a tutte le situazioni analoghe, poiché serve a delimitare il trattamento legittimo dei dati diagnostici e anamnestici contenendolo nel limite della indispensabilità. L’art. 22 del cod. privacy impone difatti ai soggetti pubblici di conformare il trattamento dei dati sensibili secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. E in tal guisa per l’appunto stabilisce che gli enti possono trattare solo i dati sensibili “indispensabili per volgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa”.

IV. Nel concreto emerge dalla stessa sentenza che l’istante aveva lamentato che il trattamento era avvenuto in violazione del criterio di indispensabilità, perché l’ente datoriale (il comune), dopo aver ricevuto dall’Asl il verbale integrale di visita con tutte le notizie anche anamnestiche relativi alla diagnosi complessivamente resa, aveva poi divulgato quel documento sia all’interno dei suoi uffici, sia all’esterno, trasmettendolo all’istituto previdenziale ancora una volta in forma integrale, senza adottare alcuna misura tesa a oscurarne il contenuto nelle parti non salienti.

V. A fronte di tanto, la risposta fornita dal tribunale con le sole due frasi su riportate non assume dignità di motivazione in rapporto al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., non consentendo di individuare una ratio decidendi coerente con la disciplina pur evocata. Non è spiegato difatti a cosa il giudice a quo abbia inteso riferirsi con l’espressione “utilizzazione ulteriore” dei documenti sanitari rispetto alla più che rilevante trasmissione “all’istituto preposto all’accertamento”; in qual senso “la trasmissione degli accertamenti sanitari ai fini della valutazione” sarebbe avvenuta secondo il criterio di necessità, nonostante l’appurata comunicazione dei verbali in forma integrale e non cifrata; e perché quindi, in conclusione, la domanda sia stata ritenuta non provata nei suoi fondamenti costitutivi.

VI. L’impugnata sentenza va cassata. Segue il rinvio al medesimo Tribunale di Velletri che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi al principio di diritto sopra esposto. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

  • P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Velletri anche per le spese del giudizio di cassazione.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi

  • Gli Argomenti trattati

- Trattamento di dati sanitari - Verbale della visita medica relativa all'accertamento dell'inabilità al lavoro di un dipendente comunale - Trasmissione integrale all'Inps da parte del Comune.

  • I riferimenti normativi

- Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. A, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. L, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 112 com. 1.

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