• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

L’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato, è obbligato alla corresponsione degli interessi di mora nonché, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., anche oltre il limite del massimale, che invece è insuperabile con riferimento alle somme dovute a titolo di capitale.

(Cass. Civ. Sez. 3, n. 8676 del 17/03/2022 ).

  • Gli Argomenti trattati

- Danno da ritardato adempimento - Superamento del massimale - Limiti - Condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi in misura eccedente il massimale - Ammissibilità - Condanna al pagamento del capitale in misura eccedente il massimale .

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128, Cod. Civ. art. 1219.

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