• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Nella vendita di cose mobili, laddove non trovi applicazione l’art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell’acquirente provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.

(Cass. Civ. Sez. 2, n. 11126 del 06/04/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Vendita di cose mobili - Inadempimento - Ritardo nella consegna da parte del venditore - Risarcimento del danno - Cose non incluse nell'elenco di cui all'art. 1515, comma 3 c.c. .

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 1515 com. 3, Cod. Civ. art. 1518, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST..

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