• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell’immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell’intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all’altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all’assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.

(Cass. Civ. Sez. U, n. 18641 del 09/06/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge non assegnatario - Conseguenze - Valore dell'immobile.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 2643.

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