• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

L’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento “sui generis”.

(Cass. Civ. Sez. 6, n. 16613 del 23/05/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Condominio - Amministratore - Diritto di riscossione dei contributi per la manutenzione e l’esercizio di parti e servizi comuni - Nei confronti del solo proprietario o titolare di diritto reale delle singole unità immobiliari - Conseguenze.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130 lett. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 1.

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