• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione “de residuo”, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

(Cass. Civ. Sez. U, n. 15889 del 17/05/2022).

INDICE DEI CONTENUTI

  • Gli Argomenti trattati

- Scioglimento della comunione - Impresa costituita dopo il matrimonio riconducibile ad uno solo dei coniugi - Comunione “de residuo” - Diritto di credito dell’altro coniuge.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 191.

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