• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall’assemblea dei condomini, ai sensi dell’art. 1137 c.c., nella specie in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godimento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica dell’importo del canone pattuito o la legittimità dell’accollo in capo al condominio conduttore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l’esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative alla nullità o all’inefficacia delle clausole del contratto di locazione.

(Cass. Civ. Sez. 2, n. 15320 del 13/05/2022).

INDICE DEI CONTENUTI

  • Gli Argomenti trattati

- Deliberazioni dell’assemblea - Ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata dal condominio in veste di conduttore - Impugnazione - Controllo dell’autorità giudiziaria.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 1137.

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