• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Il delitto di abbandono di minore o di persona incapace (art. 591 c.p.), anche nella sua forma aggravata dall’evento morte (art. 591, comma 3, c.p.), non può a priori farsi rientrare fra le ipotesi di indegnità a succedere previste dall’art. 463, n. 2, c.c., atteso che la legge penale non dichiara applicabili, a tale fattispecie criminosa, le disposizioni sull’omicidio; nondimeno, qualora l’abbandono sia stato realizzato con la volontà di cagionare la morte del soggetto passivo del reato, ovvero il soggetto agente si sia rappresentato tale evento come probabile o possibile conseguenza della propria condotta, accettando il rischio implicito della sua verificazione, il fatto può farsi rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 463, n. 1, c.c..

(Cass. Civ. Sez. 2, n. 13266 del 28/04/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Indegnità a succedere - Delitto di abbandono anche aggravato dall’evento morte - Sussumibilità nella fattispecie ex art. 463, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento - Volontà di cagionare la morte.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 463, Cod. Pen. art. 591, Cod. Pen. art. 575.

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