• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

La struttura privata destinata al parcheggio di veicoli posta nelle adiacenze di un aeroporto e gestita da un soggetto privato, nel caso di furto dell’automezzo ivi posteggiato, non è di per sé assimilabile, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile con specifico riferimento al riconoscimento o meno dell’obbligazione di custodia del mezzo rubato e della conseguente responsabilità “ex recepto” del gestore, alla fattispecie configurabile nel caso di furto di autoveicolo posteggiato nel c.d. parcheggio scambiatore realizzato su area comunale di sosta istituito ai sensi della l. n. 122 del 1989 e dell’art. 7, comma 1, lett. f) del codice della strada.

(Cass. Civ. Sez. 2, n. 8601del 16/03/2022 ).

  • La vicenda processuale

Con ricorso notificato in data 17/06/2017 S.G. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 11/4/2017 e notificata il 20/4/2017 con cui è stata respinta la domanda dal medesimo proposta nei confronti di Aeroporti di Roma (…) s.p.a..

Esponendo di aver subito il furto della propria automobile mentre era posteggiata nel parcheggio multipiano dello scalo dell’aeroporto di (omissis) , S.G. ha convenuto in giudizio la società (…) S.p.a. (d’ora in poi solo (…)), gestrice dell’anzidetto parcheggio, affinché ne venisse accertata e dichiarata la responsabilità civile, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno e delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio (…), che, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ha concluso per il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1058/2008, dopo aver rilevato che si trattava di parcheggio meccanizzato, ha qualificato il contratto concluso inter partes come contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme sul deposito con conseguente obbligo del depositario alla custodia del bene.

Pertanto il primo giudice ha accolto la domanda attorea e ha condannato (…) al risarcimento del danno, liquidato in Euro 17.772,72 oltre interessi, a favore di S. , nonché al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza ha spiegato appello (…), lamentando l’erronea qualificazione giuridica del negozio intervenuto tra le parti, l’erronea valutazione sull’an debeatur, l’infondatezza della domanda e la mancanza di prove in ordine al preteso furto.

Si è costituito in giudizio S. che, contestando l’impugnazione proposta, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2407/2017, ha riformato la sentenza di prime cure, accogliendo l’appello proposto da (…).

La Corte territoriale ha rilevato l’intervento della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 14319/2011 che ha affermato il principio di diritto per cui l’area di sosta a pagamento non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di essa parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326 c.c, comma 1, e art. 1327 c.c.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha rilevato che: i) il servizio offerto da (…), ancorché gestito da soggetto privato, assolve a finalità di interesse pubblico, ii) nel giudizio di primo grado la società appellante ha provato per testi che prima dell’ingresso alle pareti di tutti i parcheggi vi è un cartello, visibile e leggibile, nel quale si indica che il parcheggio non è custodito.

Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice del gravame ha pertanto sussunto il rapporto tra le parti entro la figura della locazione atipica e non, invece, del deposito, per l’effetto condannando S. alla restituzione della somma versata da (…) in esecuzione della sentenza impugnata.

S. impugna per cassazione detta sentenza con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste (…), con controricorso notificato in data 25/07/2017.

Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hanno depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.

  • I Motivi della decisione

Posto che quanto rubricato dal ricorrente come primo motivo non denuncia un vizio della sentenza impugnata, ma si limita a sostenere l’ammissibilità del presente ricorso, il secondo motivo è rubricato “falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla L. n. 122 del 1989, al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f) (C.d.S.), violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e art. 1362 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto l’attività di parcheggio gestita da (…) per scopo di lucro su area privata senza che per il privato sia possibile rinvenire un’area per la sosta non a pagamento, assimilabile all’attività di parcheggio gestita su area demaniale, anche in concessione, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7 comma 1, lett. f).

Il terzo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115,116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in

relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia fatto cattivo governo delle disposizioni che disciplinano l’acquisizione e la valutazione delle prove, nonché il principio di non contestazione, per aver posto a fondamento della decisione una circostanza – ossia, la presenza del cartello recante la scritta “parcheggio non custodito”-, mai dedotta da (…), ma riferita dal teste (peraltro di dubbia credibilità, in quanto dipendente di (…)) su richiesta del giudice, senza che S. avesse avuto la possibilità di contraddirla.

Il quarto motivo è rubricato “violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1322,1766-1782 c.c. e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1571-1606 c.c., violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, art. 1362 c.c., comma 2, violazione dell’art. 33 e seguenti del Codice del Consumo, in relazione

all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver sussunto la fattispecie entro la figura del contratto di locazione atipico, e non entro quella del deposito, laddove il contratto di parcheggio differirebbe da quello di locazione sotto il profilo causale, non essendo l’area oggetto di posteggio concessa in godimento continuato del locatario.

Inoltre, censura la sentenza per non aver ritenuto la clausola di esclusione dell’obbligo di cauzione vessatoria o comunque nulla ai sensi dell’art. 33 Codice del consumo, nonostante il consumatore sia privo dell’effettiva possibilità di scelta, essendo tutti i parcheggi dell’aeroporto di (omissis) gestiti da (…).

Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

17.1 Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di valutare le dichiarazioni del teste N. , che ha riferito della presenza di telecamere di sorveglianza all’interno delle aree di parcheggio, fatto che sarebbe decisivo in quanto tale da qualificare in termini univoci il servizio reso come comprensivo della custodia delle autovetture parcheggiate.

Osserva il Collegio che il secondo motivo, con cui si denuncia la falsa applicazione della L. n. 122 del 1989 cd. Legge Tognoli e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f) è fondato.

La Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 14319/2011, ha identificato puntualmente la fattispecie alla quale applicare il principio di diritto ivi enunciato.

In primo luogo, è stato evidenziato che la L. n. 122 del 1989, cd. Legge Tognoli, mira a ovviare al problema della paralisi della circolazione stradale attraverso la realizzazione e la organizzazione di un servizio essenziale per le città e per i loro abitanti mediante la creazione di aree di parcheggio dei veicoli privati finalizzate all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

A tal fine, la legge ha previsto che i Comuni interessati al perseguimento di detta finalità possano provvedere alla progettazione ed alla realizzazione di dette aree, anche attraverso imprese convenzionate, avvalendosi del finanziamento pubblico fornito dalla Cassa Depositi e Prestiti (artt. 3, 5, 6, 8).

Inoltre, i suddetti interventi sono stati coordinati con la disciplina del Codice della Strada, mediante l’introduzione, con l’art. 15 Legge Tognoli della disposizione, poi sostanzialmente recepita nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1 lett. f) a tenore del quale: “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco (…) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”.

Le Sezioni Unite della Corte nella sentenza in esame hanno sottolineato che il complesso di tali norme attesta la chiara volontà del legislatore di rimettere la regolamentazione della sosta e del parcheggio e il pagamento per il tempo di sosta al potere deliberante della giunta comunale e del Sindaco in considerazione del pubblico interesse sotteso alla realizzazione di dette aree.

Giova ribadire che, come pure osservato dalla Corte, tale assetto normativo è stato ritenuto conforme alle norme e ai principi costituzionali (cfr. Corte Cost., n. 66/2005, richiamata nell’argomentazione della sentenza n. 14319/2011, sub 3.1.).

Sulla base del suddetto qu(…)o normativo, la Corte ha poi ravvisato la possibilità di configurare due diverse discipline applicabili al contratto di autoparcheggio la cui scelta è rimessa all’utente.

Con la prima si privilegia, oltre all’intenzione di utilizzare l’area comunale di sosta, anche l’interesse del conducente alla conservazione e restituzione del veicolo nello stato in cui è stato consegnato, con conseguente affidamento in custodia dello stesso. In tal caso, appare fondatamente invocabile la disciplina del deposito.

La seconda disciplina privilegia esclusivamente l’interesse dell’utente all’uso di uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in violazioni del codice della strada, pagando la somma corrispettiva della prestazione di messa a disposizione dell’area, senza alcun trasferimento della detenzione del veicolo, purché l’avviso dell’esclusione della custodia sia posto in modo ben visibile prima della conclusione del contratto.

Nel caso deciso dalle Sezioni Unite con la pronuncia 14319/2011 è stato ritenuto che l’istituzione dell’area di sosta a pagamento era regolata dalla normativa pubblicistica sin qui esaminata e la Corte ha concluso per la ravvisabilità delle caratteristiche del contratto di parcheggio del primo tipo, cioè senza obbligo di custodia.

La fattispecie oggetto del ricorso in esame presenta indici di diversità rispetto a quella esaminata in detta pronuncia delle Sezioni Unite, tali da rendere non immediatamente applicabile il principio di diritto ivi enunciato, con conseguente fondatezza della censura di falsa applicazione della normativa pubblicistica ed assorbimento degli altri motivi (Cass. 28663/2013, Cass. 13534/2018).

In primo luogo, l’area gestita da (…) risulta essere privata e non comunale, nè formalmente destinata a finalità assimilabili a quelle considerate dalla L. n. 122 del 1989 c.d. Legge Tognoli ed attuate in coordinamento con l’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f).

In secondo luogo, (…) ha precisato solo nel controricorso (cfr. pag. 12) che il parcheggio in questione insiste sull’area demaniale e non privata dell’aeroporto, area oggetto di concessione risalente al 1974 in forza della quale ha assunto la gestione degli (omissis) . A fronte di ciò si osserva che risulta dalla sentenza impugnata che aveva invece allegato di svolgere un’attività di parcheggio in forma di impresa, con la conseguenza che quanto sopra evidenziato costituisce profilo nuovo, non oggetto di contraddittorio e di esame nel merito e non apprezzabile dal giudice di legittimità.

Appare pertanto effettivamente ingiustificata, alla stregua delle sopra evidenziate differenze, la qualificazione operata dalla Corte d’appello del contratto di parcheggio di cui è causa come contratto di locazione di area sulla scorta dell’assunta finalità pubblica (decongestionamento dell’area) del servizio offerto con esclusione dell’applicabilità della disciplina del deposito ex art. 1766 c.c. e ss., non ricorrendo indici oggettivi e normativi a sostegno della conclusione formulata.

Deve quindi essere cassata la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame del S. alla luce del seguente principio di diritto: “la struttura privata destinata al parcheggio di veicoli posta nelle adiacenze di un aeroporto e gestita da un soggetto privato, nel caso di furto dell’automezzo ivi posteggiato, non è di per sé assimilabile, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile con specifico riferimento al riconoscimento o meno dell’obbligazione di custodia del mezzo rubato e della conseguente responsabilità ex recepto del gestore, alla fattispecie configurabile nel caso di furto di autoveicolo posteggiato nel c. d. parcheggio scambiatore realizzato su area comunale di sosta istituito ai sensi della L. n. 122 del 1989 e dell’art. 7C.d.S., comma 1, lett. f) “.

La Corte d’appello di Roma provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

  • P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

  • Gli Argomenti trattati

- GENERE Responsabilità per furto dell’automobile parcheggiata in spazi privati gestiti da Aeroporti - Assimilabilità al regime di parcheggio su spazi demaniali.

  • I riferimenti normativi

- Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 1 lett. F) CORTE COST..

Ti è stato utile questo contenuto? Condividilo!

Mi auguro che questo post ti sia utile e ti ricordo che ogni articolo – grazie anche alla collaborazione dei lettori – viene costantemente aggiornato e approfondito nel tempo al fine di offrire una guida quanto più completa ed esaustiva possibile.

La tua opinione conta. Miglioriamo insieme il Progetto.
Hai opinioni, pareri, correzioni da condividere su questo argomento?
Faccelo sapere! Il nostro obiettivo è offrire i migliori contenuti possibili.
Apprezziamo qualsiasi
feedback ben argomentato.