• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

l danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l’evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev’essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita.

(Cass. Civ. Sez. 6, n. 12060 del 13/04/2022).

INDICE DEI CONTENUTI

  • Gli Argomenti trattati

- Danno morale - Liquidazione - Periodo di effettiva sopravvivenza della vittima - Rilevanza - Esclusione.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST..

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