• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Nel contratto autonomo di garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni”, l’accertamento della qualità di consumatore del garante dev’essere effettuato con riferimento a quest’ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva l’applicazione dell’art. 33, comma 2, lett. t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all’inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell’art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni.

(Cass. Civ. Sez. 3, n. 5423 del 18/02/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Contratto autonomo di garanzia - Disciplina consumeristica - Qualità di consumatore del garante - Rilevanza - Art. 33, comma 2, lett. t), c.cons. - Applicabilità alle clausole relative all’inadempimento del rapporto garantito.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. T.

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