• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell’edificio e richiamato nel contratto di vendita dell’unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice nell’ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall’alienante, o sull’obbligo di pagamento del prezzo gravante sull’acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l’obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano.

(Cass. Civ. Sez. 6, n. 20007 del 21/06/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Clausola inserita nel regolamento condominale dal costruttore o dall’orginario proprietario e richiamata nel contratto concluso tra venditore professionista e consumatore – Vessatorietà ai sensi del Codice del consumo.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123.

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