• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Nel caso di fondo in comunione tra più soggetti, il contratto di cessione di cubatura, con cui solo uno o alcuni dei comproprietari del fondo distaccano la facoltà inerente al loro diritto dominicale di costruire sull’intero immobile nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore, costituisce atto eccedente l’ordinaria amministrazione valido, ma improduttivo di effetti nei confronti dei comproprietari rimasti estranei alla stipula dell’atto di cessione, atteso che ciascun comproprietario può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa esclusivamente nei limiti della propria quota.

(Cass. Civ. Sez. 2, n. 18044 del 06/06/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Fondo in comunione tra più soggetti - Cessione di cubatura da parte di un solo comunista - Invalidità - Esclusione - Inefficacia .

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1059 com. 2, Cod. Civ. art. 1418.

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