La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:
L’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall’art. 1051, comma 3, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l’eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la mancata richiesta di allargamento del tracciato, trattandosi di circostanza che non faceva venir meno la natura costituiva della pronuncia richiesta che era diretta, in conformità all’univoco significato desumibile dagli atti processuali, all’ampliamento della servitù esistente, in modo da consentire il transito con un motocariola).
(Cass. Civ. Sez. 2, n. 19754 del 20/06/2022).