Nel 2018 B.B. chiedeva al Tribunale di Lagonegro di dichiarare l’interdizione della figlia C.C., nata il (Omissis), per infermità mentale; la madre, A.A., si opponeva alla richiesta.
1.1. – Il tribunale rigettava il ricorso e trasmetteva gli atti per l’eventuale apertura di un’amministrazione di sostegno al Giudice tutelare in sede, che con decreto del 12/02/2020 nominava amministratrice di sostegno la Dott.ssa C.C., stabilendone i compiti e poteri, in quanto “professionista qualificata ed esperta della materia”, ritenendo inopportuna la nomina sia di uno dei due genitori, stante il clima di profonda conflittualità esistente tra essi, sia “di altre due persone disponibili, trattandosi di amici o affini dei genitori”.
1.2. – La A.A. proponeva reclamo lamentando: i) che il provvedimento era stato adottato senza l’audizione della beneficiaria, quasi trentenne, in violazione dell’art. 407, comma 2, c.c., e senza dare rilievo alla missiva con cui la stessa aveva richiesto di avere la madre come amministratrice di sostegno; ii) che il Giudice Tutelare aveva privato la beneficiaria della possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione e di soddisfare autonomamente i suoi bisogni primari, in violazione dell’art. 404 c.c., assegnando quasi tutta la pensione di invalidità spettante a C.C. all’amministratrice di sostegno; iii) che era nell’interesse di C.C., ex art. 408 c.c., “avere accanto non una sconosciuta bensì la madre, che da sempre si prendeva cura di lei al meglio (come dimostrato dalle prove acquisite)”; iv) che il Giudice Tutelare non poteva giustificare l’esclusione di essa reclamante dall’incarico per “il rapporto conflittuale tra i genitori”, poichè tale conflitto derivava solo dall’opposizione della madre a tenere chiusa la figlia in una casa di cura.
Non si opponeva comunque all’amministrazione di sostegno, chiedendo però di esserne nominata amministratrice.
1.3. – Con decreto del 24/12/2020 la Corte d’appello di Potenza ha rigettato il reclamo, osservando: i) che non sussiste la denunziata nullità del procedimento, in quanto la beneficiaria era stata sentita dal tribunale all’udienza del 24/06/2019, nel corso del pregresso procedimento per interdizione, senza che la reclamante avesse dedotto il pregiudizio derivatole dalla mancata rinnovazione dell’audizione; ii) che le disposte limitazioni alla capacità di agire sono connaturate all’istituto; iii) che il potere discrezionale di scegliere l’amministratore di sostegno tra le persone indicate nell’art. 408 c.c. è stato correttamente esercitato dal giudice tutelare, poichè la missiva a firma di C.C., depositata all’udienza del 07/01/2020, è priva di valore probatorio e “palesemente non è frutto delle capacità intellettive di C.C., quali si evincono dal verbale di audizione 24.6.19, contenente non poche dichiarazioni deliranti”, mentre “l’accesa conflittualità tra i genitori rende senz’altro opportuno che amministratore di sostengo sia un terzo, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di qualsiasi decisione adottata dal medesimo”.
2. – Avverso detta decisione la A.A. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il B.B. ha resistito con controricorso; il P.G. intimato non ha svolto osservazioni.
2.1. – Il primo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 407, comma 2, c.c. e della l. n. 18 del 2009, artt. 1 e 2, di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità di New York del 13.12.2006, a causa della mancata audizione della beneficiaria, adempimento imprescindibile anche “quando la misura intervenga a seguito di una revoca di un’interdizione nel corso del cui procedimento il Giudice Istruttore abbia già provveduto all’esame dell’interessato”, dovendo il Giudice tutelare valutarne in concreto le condizioni psico-fisiche al fine di emettere un provvedimento adeguato alla persona cui è destinato.
2.2. – Con il secondo mezzo si lamenta la violazione e/o errata applicazione dell’art. 408 c.c., per avere la corte d’appello violato i criteri legali di scelta dell’amministratore di sostegno, prioritariamente orientati verso i familiari della beneficiaria, per un verso sminuendo la volontà dalla stessa manifestata nella missiva del 04/02/2020 – definendone le richieste “deliranti”, senza aver espletato alcuna consulenza tecnica e decontestualizzandole – e per altro verso valorizzando l’accesa conflittualità tra i genitori, genericamente indicata e di fatto insussistente, “in quanto il Sig. B.B. ha abbandonato il domicilio coniugale nonchè C.C., non interessandosi più dei suoi percorsi terapeutici dal ben lontano 2003”, a fronte della documentata cura e assistenza prestata dalla madre, già insegnante delle scuole superiori, “che ha speso l’intera sua esistenza per assicurare alla figlia le migliori cure e per sottoporla a visita presso i più qualificati specialisti”.
2.3. – Il terzo motivo denuncia la violazione e/o errata applicazione dell’art. 404 c.c., per essere stata la beneficiaria privata di qualsiasi diritto, “nonchè di compiere anche atti di ordinaria amministrazione tra cui quello di disporre della modesta pensione di invalidità di cui è titolare, per poter soddisfare autonomamente, i suoi primari bisogni di vita”, senza specificare in alcun modo il grado di limitazione della sua capacità, che va connaturato alle sue condizioni psicofisiche, mentre “nella struttura in cui si trova, C.C. è letteralmente segregata”.
3. – Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti due.
3.1. – L’art. 407, comma 2, c.c. dispone che “Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’art. 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione”. 3.2. – La disposizione è in linea con i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con l. n. 18 del 2009, ed in particolare con l’art. 1, par. 1, per cui “Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità” e con l’art. 12, par. 4, in base al quale “Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone”.
3.3. – Conformemente al riferito quadro normativo nazionale e sovranazionale della materia, l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno rappresenta un adempimento essenziale della procedura in esame, non solo perchè rispettoso della dignità della persona che vi sia sottoposta in ragione di una qualche disabilità, ma anche perchè funzionale alla realizzazione dello scopo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, che è quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete – e attuali – condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. E’ dunque evidente che a tali fini va accertata la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice (Cass. 25855/2022, 21887/2022, 10483/2022).
3.5. – In altri termini, l’audizione del beneficiario è strumentale alla ratio delle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno, le quali, secondo l’insegnamento dei massimi organi giurisdizionali, devono essere interpretate in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale (Corte Cost. 114 del 2019; Cass. Sez. U, 21985 del 2021).
3.6. – Orbene, la corte d’appello non si è attenuta a questi principi, poichè ha erroneamente ritenuto sufficiente l’audizione effettuata, un anno e mezzo prima della propria decisione, dinanzi al tribunale investito del pregresso e diverso procedimento per interdizione, mentre l’audizione della beneficiaria avrebbe dovuto essere rinnovato all’attualità proprio per cogliere, come detto, le specifiche condizioni psico-fisiche dell’interessata e calibrare al meglio sulle sue esigenze i provvedimenti da adottare, tenendo conto, nei limiti del possibile, della sua volontà.
3.7. – La conseguente contrarietà del provvedimento impugnato a specifiche disposizioni normative toglie ogni fondamento alla seconda ratio decidendi, relativa alla inammissibilità della contestazione per mancata allegazione del pregiudizio derivante alla reclamante (madre della beneficiaria) dalla mancata audizione della propria figlia.
4. – Il vizio rilevato risulta assorbente rispetto alle ulteriori violazioni di legge lamentate con il secondo ed il terzo motivo.
4.1. – Invero, l’audizione del beneficiario è strumentale anche alla individuazione del soggetto più adeguato ad assumere i compiti e i poteri dell’amministrazione di sostegno, non apparendo conducente il generico riferimento della corte territoriale alla conflittualità tra i genitori della beneficiaria, che impedirebbe la nomina dei soggetti resisi disponibili (madre, amici e affini dei genitori), a fronte di quanto dispone l’art. 408 c.c., per cui “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
4.2. – Attraverso l’audizione sarà inoltre possibile verificare l’effettiva volontà della beneficiaria, come manifestata nella missiva prodotta dalla madre, o eventualmente accertarne in modo appropriato la capacità di intendere e di volere.
4.3. – Allo stesso modo, l’audizione costituirà uno strumento prezioso, e perciò imprescindibile, per calibrare secondo lo stretto necessario, a norma dell’art. 404 c.c., le limitazioni della capacità della beneficiaria contestate dalla madre ricorrente, tenendo conto che la finalità dell’amministrazione di sostegno è la protezione delle persone fragili – ovvero di coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo (l. n. 6 del 2004, art. 1) – e che la conseguente tutela deve realizzarsi con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire, in modo da conciliare la predetta necessità con l’esigenza di non “mortificare” la persona, così da non intaccare la dignità personale del beneficiario (cfr. Cass. 22602 del 2017).
4.4. – Esiste infatti un principio generale, riconducibile alla Cost., art. 2, che impone di rispettare la sfera di libera volizione dell’amministrato e di conservarne il più possibile la capacità di agire, poichè quella che è stata declinata dalla dottrina come “tutela dei diritti dei più fragili” passa necessariamente attraverso la valorizzazione della loro dignità e l’adozione di provvedimenti “su misura” (tailor made), proporzionati e adeguati alle effettive, concrete ed attuali esigenze del beneficiario (cfr. Cass. 4709 del 2018), con l’obbiettivo di salvaguardare, sempre nei limiti del possibile, la capacità e l’autodeterminazione della persona.
5. – In conclusione, il decreto impugnato va cassato in relazione all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. Con oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione del presente provvedimento.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato nei termini di cui in motivazione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione del presente provvedimento.
- CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno - Giudizio di interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c. - Audizione dell'interessato espletata in quella sede - Rinnovo da parte del giudice tutelare - Necessità - Fondamento - Fattispecie..
- Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 418, Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.,.
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