• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

In tema di adozione di persone maggiori di età, la “valenza solidaristica” della relativa disciplina legittima un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c., nel senso di consentire all’adottando maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato, considerato anche quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con l. n. 18 del 2009.

(Cass. Civ. Sez. 1, n. 3462 del 03/02/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Adottando interdetto – Espressione del consenso da parte del tutore – Ammissibilità.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 296 CORTE COST., Cod. Civ. art. 311 com. 1, Tratt. Internaz. 13/12/2006, Legge 03/03/2009 num. 18.

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