• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ai fini dell’esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l’impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell’altro coniuge, non essendo configurabile un’esimente oggettiva, che faccia venire meno l’illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell’infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'”affectio coniugaliis” era già venuta meno da tempo.

(Cass. Civ. Sez. 1, n. 25966 del 02/09/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Inosservanza dell’obbligo di fedeltà – Tolleranza dell’altro coniuge – Rilevanza ai fini dell’esclusione dell’addebito – Insussistenza - Limiti..

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Costituzione art. 29.

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