• La Massima

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a Sezioni Unite enuncia il seguente principio di diritto:

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore“.

  • Il Commento

La Suprema Corte emana un provvedimento dal valore sistematico trasversale che, sebbene tragga origine da una vicenda processuale legata all’assegno, trascende la specifica materia dei titoli di credito e si dimostra estremamente utile a chiarire l’ambito applicativo di norme generali con le quali gli operatori del diritto dialogano quotidianamente .

Difatti, dalla pronuncia della Suprema Corte emerge una pregevole ermeneusi che tocca varie tematiche, prevalentemente inerenti al diritto delle obbligazioni , conferendo alle medesime una importante armonia sistematica .
Esse attengono:

alla configurabilità del nesso causale tra la condotta di spedizione a mezzo posta ordinaria e l’evento di danno costituito dal pagamento a soggetto non legittimato (ergo alla applicazione in tema di responsabilità civile della regola ex art.41 comma 2 cp operante per le cd. concause di danno );
ai criteri di imputazione dell’evento danno al mittente ( la volontaria assunzione del rischio contraria a norme giuridiche o di comune prudenza nonché la rilevanza delle medesime ex art.1227 c.c.);
alla possibilità che tale responsabilità concorra ai sensi dell’art.1227 c.c con quella della banca trattaria o negoziatrice che non presti la dovuta diligenza nell’identificazione del portatore del titolo ( punto 7 della sentenza);
alla rilevanza, nel caso in esame, del principio di buona fede quale corollario del principio di solidarietà ex art. 2 Cost. ed art.1175 c.c;
alla rilevanza dell’elemento soggettivo nella responsabilità contrattuale della banca negoziatrice ad ulteriore conferma della natura colposa della responsabilità da inadempimento di obbligazione ( rispetto a tale aspetto il richiamo contenuto in sentenza attiene alla pronuncia Sezioni Unite n. 12477 del 2018).

1. I fatti di causa

La sentenza in epigrafe trae origine dalla seguente vicenda processuale.

La società attrice inviava tre assegni di traenza non trasferibili a mezzo posta ordinaria (cd. plichi semplici) ai rispettivi beneficiari.
Gli assegni suddetti venivano trafugati ed incassati presso le agenzie della banca convenuta da soggetti non legittimati mediante esibizione di documenti falsi .
La società attrice, non essendo liberata del debito nei confronti degli originari beneficiari , affermava di aver dovuto effettuare un nuovo pagamento a questi ultimi e, pertanto, conveniva la banca per sentirla condannare al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno scaturente dalla negoziazione degli assegni originariamente emessi.
Il Tribunale adito in primo grado rigettava la domanda.
La Corte d’Appello avendo accolto l’appello proposto dall’attrice soccombente in primo grado condannava la banca convenuta al pagamento della somma richiesta.
Avverso tale sentenza la banca proponeva ricorso per Cassazione.

2. Il superamento dei pregressi orientamenti della Corte di legittimità.

Le Sezioni Unite pongono una definitiva pietra tombale ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, con i quali si riconosceva la responsabilità esclusiva della banca negoziatrice, escludendosi qualsiasi forma di concorso nell’evento di danno da parte del danneggiato mittente.

Difatti, un filone giurisprudenziale, per molto tempo prevalente, ha attribuito rilievo esclusivo alla responsabilità della banca rilevando che l’art. 43 comma 2 R.D. n.1736/1933, nel regolare il pagamento di assegno non trasferibile, deroga alla disciplina generale sia in tema di obbligazioni(art.1189 c.c.) che di titoli di credito (art.1992 c.c.), impedendo la liberazione della banca qualora paghi a soggetto non legittimato a prescindere dalla sussistenza di un errore colposo nell’identificazione dell’effettivo prenditore (ex plurimis, Cass., Sez. I, 22/02/2016, n. 3405; 9/02/1999, n. 1098). In quest’ottica il pagamento della banca fatto nei confronti di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, non era idoneo ad estinguere il debito cambiario originario, ed era ritenuta superflua qualsiasi indagine circa l’imputabilità dell’errore commesso dalla banca nell’identificazione del portatore.

Un diverso orientamento escludeva l’operatività dell’art.1227 c.c nel caso di specie, evidenziando l’assenza del nesso causale tra il comportamento della danneggiato (spedizione degli assegni a mezzo posta ordinaria) ed il danno prodotto dalla negoziazione degli assegni a soggetti non legittimati, riconoscendo il pagamento come atto di per sé idoneo ad interrompere la sequenza causale (cfr. Cass., Sez. III n. 20911 del 2018,; Cass., Sez. VI, n. 23460 del 2014,; Cass., Sez. I, n. 7949 del 2010,) .

La Corte di Cassazione abilmente evince gli argomenti logicogiuridici sottesi a tali orientamenti .

Il primo è l’impossibilità di ravvisare l’esistenza di qualsiasi regola cautelare incombente sul mittente, non ricavabile dall’art.83 d.p.r. n.1561973 che fa divieto di inserire nella posta ordinaria oggetti di valore o valori esigibili al portatore, in quanto norma dedicata esclusivamente ai rapporti tre mittente e servizio postale.

Il secondo argomento è rappresentato dalla funzione attribuita alla clausola di non trasferibilità volta a garantire il richiedente o il prenditore contro l’ipotesi di smarrimento o furto, per tal motivo incompatibile con qualsiasi concorso di responsabilità del mittente medesimo.

3. La destrutturazione dell’esclusiva responsabilità della banca, iter evolutivo e le Sezioni Unite n. 12477 del 2018.

Le Sezioni Unite richiamano brevemente l’iter attraverso il quale è stato disconosciuto che il pagamento della banca a soggetto non legittimato costituisca inadempimento del debito cambiario, evidenziando come esso vada correttamente qualificato come inosservanza del dovere di verifica dell’identità del portatore previsto dall’art. 43 comma 2 R.D. n.1736/1933.

Così, l’obbligazione della banca assume natura risarcitoria nei confronti del traentedanneggiato, rispetto alla quale la banca è ammessa a provare che l’inadempimento di tale dovere non le è imputabile avendo essa prestato tutta la diligenza richiesta ai sensi dall’art. 1176 c.c., comma 2.(Sul punto Sezioni Unite n. 12477 del 2018).

La responsabilità della banca affrancata dall’inadempimento del debito cambiario, assume natura contrattuale, cioè, responsabilità da inadempimento di obbligazione legale( art.43 comma 2 R.D. n.1736/1933 ), o, secondo diversa impostazione, da inadempimento dell’obbligo di protezione per la teoria del contatto sociale qualificato ( Cass., Sez. Un., n. 147122007).

Si tratta di uno snodo di centrale importanza nel corpo della sentenza.

Difatti, evidenziato che l’inadempimento del dovere su richiamato è ricollegabile ad una anomalia nella circolazione del titolo di credito la quale diversamente dall’inadempimento del debito cambiario, imputabile esclusivamente ai soggetti tenuti ad adempierlo , ammette la responsabilità concorrente di altri soggetti intervenuti nella vicenda circolatoria.

4. Il nesso causale.

In tale ottica, la spedizione di assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria, rappresenta un comportamento anteriore al fatto dannoso (pagamento a soggetto non legittimato) ed ad esso causalmente connesso secondo l’applicazione dei criteri che disciplinano la causalità civile ( teoria condizionalistica integrata dalla causalità adeguata, applicazione degli 40 e 41comma 2 c.p. ).

la Suprema Corte osserva che la materiale disponibilità del titolo costituisce l’antecedente necessario per poter procedere all’incasso del medesimo e, qualora il mittente abbia con la propria condotta agevolato la sottrazione del titolo, non può essere negata la rilevanza eziologica di tale agere rispetto all’evento di danno (pagamento a soggetto non legittimato).

5. I criteri di imputazione

Appurato dunque l’idoneità ad innescare la sequenza causale che termina con il pagamento del titolo a soggetto non legittimato, la suprema corte si interroga se la scelta della trasmissione a mezzo posta ordinaria, rappresentando una volontaria assunzione del rischio da parte del mittentedanneggiato in relazione alla possibile sottrazione del titolo, contrasti con norme giuridiche o con regole comune prudenza rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art.1227 c.c.

La Corte chiarisce l’inesistenza di norme giuridiche a cui far riferimento considerato che norme come l’art.83 d.p.r. n.1561973 , che fa divieto di inserire valori preziosi nei plichi semplici di posta ordinaria, sono rivolete alla disciplina dei rapporti tra il servizio postale e gli utenti.

Diversamente, le Sezioni Unite individuano la sussistenza di regole di comune prudenza dalle quali evincere le cautele fornite dalla normativa relativa alla posta raccomandata o assicurata; cautele attinenti alle modalità di spedizione, consegna e tracciamento del materiale inviato.

Nella specie il Supremo Consesso richiama le disposizioni vigenti al tempo della spedizione degli assegni oggetto di causa, cioè il .D.M. 26 febbraio 2004 ( cd. Carta delle qualità del servizio postale) ed il D.P.R.655 1982 regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale.

Dal combinato disposto dei due testi richiamati emerge la maggiore cautela nel servizio di posta raccomandata o assicurata rispetto alla posta ordinaria e ciò in relazione, tra l’altro, alla garanzia del buon esito della spedizione, alle modalità di consegna ed alla possibilità di tracciare il plico . ( punto 7.3 della sentenza per maggiore completezza).

Per quel che qui interessa, è evidente che emerge una generale regola di prudenza come tale idonea a qualificare la spedizione a mezzo posta ordinaria di assegno come: un’ assunzione ingiustificata di un rischio( possibile sottrazione del titolo da parte di ignoti), contraria ad una regola di comune prudenza.

Non solo.

la Corte di Cassazione precisa che la spedizione a mezzo posta ordinaria, nel caso in esame, non costituisce solo un’assunzione del rischio ingiustificata contraria alle norme di generale prudenza appena viste, ma anche una condotta contraria al generale dovere di buona fede che impone alle parte di comportarsi in modo da preservare gli interessi di controparte, sempre che ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico ( art.2 cost., art.1175 c.c.).

Difatti, è evidente che la tecniche di falsificazione dei documenti hanno raggiunto livelli tali da rendere estremamente difficoltoso per la banca il riconoscimento della falsità del documento presentato dal prenditore.

Pertanto, è arduo evitare il pagamento a soggetto non legittimato , e ciò finanche qualora la banca abbia esperito tutta la diligenza richiesta (1176 comma 2 )rispetto all’obbligo di identificazione del portatore di assegno non trasferibile art 43 comma 2 r.d. R.D. n.1736/1933.

6. Le conclusioni.

In tali circostanze la spedizione a mezzo posta ordinaria costituisce condotta idonea ad aumentare il rischio che il titolo venga trafugato e che la banca incorra in responsabilità risarcitoria, per aver pagato a soggetto non legittimato.

Pertanto, il mittente deve selezionare modalità di trasmissione che garantiscano il recapito dell’assegno al suo effettivo beneficiario.

Qualora, invece, il mittente opti per modalità di spedizione che cagionino o favoriscano la sottrazione del titolo, tale condotta determina una volontaria assunzione di rischio da parte del mittente che concorre, ai sensi e per gli effetti dell’art.1227 c.c., con quella colposa della banca che effettivamente paghi a soggetto non legittimato, inadempimento all’ obbligo di identificazione del portatore art. 43 comma 2 R.D. n.1736/1933.

In quest’ottica, dunque, il solo inadempimento della banca dell’obbligo di verifica dell’identità del portare, non rappresenta fatto idoneo a spezzare il nesso causale ( ex art.41 comma 2 cp), ponendosi come fatto concorrente alla produzione del danno insieme alla previa condotta del mittente.

Sarà interessante valutare come le Corti di merito quantificheranno il danno in ipotesi siffatte, considerato che la banca potrebbe finanche andare esente da responsabilità qualora provi l’assenza di colpa.

In tale dinamica, il dovere di prudenza del mittentetraente appare caricato di un valore estremamente rilevante.

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