• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l’autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall’inadempimento dell’obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell’azione contrattuale “iure proprio” alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell’onere della prova).

(Cass. Civ. Sez. 3, n. 11320 del 07/04/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Prestazioni sanitarie - Contratto con effetti protettivi in favore di terzi - Limiti - Azione contrattuale per danno "iure proprio" - Spettanza ai congiunti - Esclusione - Natura aquiliana della responsabilità .

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST..

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