• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale del soggetto collettivo, ex art. 6, l. n. 689 del 1981, è configurabile, ai sensi del comma 3, quando sia provata la riconducibilità dell’attività pubblicitaria all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario ovvero sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente opponente, non essendo sufficiente che questi ne abbia tratto giovamento, ma essendo necessario che l’affissione dei manifesti sia avvenuta per suo conto, e, ai sensi del comma 1, in caso di titolarità della proprietà della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione. In entrambe le ipotesi, è l’Amministrazione a dover dimostrare la sussistenza di tali presupposti e, se invocata la presunzione di cui all’art. 6, comma 1, a dover provare la titolarità del diritto di proprietà nel momento in cui la cosa servì o fu destinata a commettere la violazione, spettando al proprietario, una volta assolto tale incombente, provare che l’utilizzazione della cosa in sua proprietà avvenne contro la sua volontà.

(Cass. Civ. Sez.2, n. 129 del 04/01/2022).

  • Gli Argomenti trattati

- Provvedimenti di I grado ampliativi- Autorizzazioni e affissione manifesti - Sanzioni amministrative - solidarietà.

  • I riferimenti normativi

- Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 3, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 1.

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